La Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna nei confronti di un soggetto, accusato di invasione di terreni, stabilendo che il fatto non sussiste. Secondo i giudici supremi (sentenza n. 22810/26), il semplice attraversamento occasionale di un fondo non integra il reato previsto dall’articolo 633 del codice penale.
I fatti
La vicenda nasce da una sentenza del giudice di Pace di Caltagirone, che aveva ritenuto l’imputato responsabile per aver percorso, in due occasioni, un terreno confinante a bordo del proprio trattore. La difesa ha impugnato la decisione sostenendo che si trattava di un passaggio sporadico all’interno di una più ampia controversia di confine, legata anche a una presunta servitù di passaggio oggetto di un procedimento civile ancora pendente.
Il verdetto dei Supremi giudici
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, chiarendo i confini applicativi del reato di “invasione arbitraria di terreni”. Secondo i giudici, la norma punisce solo le condotte che comportano una effettiva occupazione del fondo altrui, anche temporanea ma caratterizzata da una certa stabilità e da un concreto potere di fatto sull’immobile.
“L’invasione – si legge nella motivazione – deve essere connotata da una qualche stabilità, implicando una permanenza sull’altrui bene per un periodo apprezzabile e finalizzata all’occupazione o al profitto. Non è sufficiente un accesso precario o meramente episodico.”
Nel caso in esame, la stessa imputazione descriveva un comportamento occasionale e limitato a due passaggi sul terreno, circostanza ritenuta incompatibile con la configurazione del reato.
Le conclusioni
Per questi motivi, la Cassazione ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata “perché il fatto non sussiste”, ponendo fine al procedimento penale.

