Un terreno può dirsi edificabile solo se espressamente previsto dallo strumento urbanistico. Proprio per questo il cittadino non può invocare la natura edificatoria del terreno solo perché è presente un immobile (peraltro strumentale allo sfruttamento del terreno). Questo è quanto precisa la Cassazione con l’ordinanza n. 2566/26.
I fatti
Alla base dell’appello di legittimità due soggetti che hanno rilevato come il corrispettivo al pagamento a cui era stata condannata la società, riguardava la cessione di terreno non agricolo ma edificabile, secondo le risultanze del certificato di destinazione urbanistica allegato al contratto di compravendita, ed era pertanto soggetto a Iva con conseguente applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e non proporzionale.
Il giudizio di legittimità
Tuttavia la Cassazione, ha affermato come nel caso de quo “si tratta di una possibilità edificatoria minima su una vastissima superficie compravenduta di vari ettari; tale possibilità è di tutta evidenza puramente strumentale allo sfruttamento agrario del fondo, ma questo non può certo trasformare il terreno da agricolo ad edificabile, come vorrebbero i contribuenti. Un terreno può dirsi edificabile, o meglio suscettibile di utilizzazione edificatoria, quando lo strumento urbanistico che ne regola l’utilizzazione prevede la qualificazione di “terreno edificabile”, cosa che nel caso di specie non è.”.
Conclusioni
Peraltro nel ricorso in Cassazione i contribuenti hanno riproposto, i medesimi profili di doglianza già formulati nel giudizio di merito, senza tuttavia censurare la sentenza nella parte in cui ha escluso che una possibilità edificatoria minima su una vastissima superficie compravenduta, peraltro strumentale allo sfruttamento agrario del fondo, possa trasformare il terreno da agricolo a edificabile.

