Saranno le Sezioni unite a stabilire se vi sia la giurisdizione ordinaria o amministrativa sulla domanda di risarcimento proposta dal concessionario che abbia continuato a svolgere un servizio pubblico dopo la scadenza del contratto. Lo ha deciso la Terza sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 24949/2026, sottolineando la “peculiarità della fattispecie”, che è “diversa da quelle in relazione alle quali le Sezioni Unite hanno già avuto modo di pronunziare”.

La vicenda nasce dal servizio di tesoreria del Comune di Taranto, affidato nel 1994 alla Banca Popolare di Puglia e Basilicata e prorogato fino al 31 dicembre 2004. La banca aveva tuttavia continuato a svolgerlo anche dopo la scadenza, dapprima sulla base di successive proroghe disposte dal Comune e, dal 2011, senza più alcun atto formale, fino alla nuova aggiudicazione del 2018. L’istituto ha quindi chiesto oltre 12 milioni di euro di danni, sostenendo di aver proseguito il servizio a condizioni non remunerative per evitare la sua interruzione, a causa dell’inerzia del Comune nell’indire una nuova gara.

Costituitosi in giudizio, l’ente territoriale sollevò, in via pregiudiziale, l’eccezione di carenza di giurisdizione. Il Tribunale di Taranto accolse il rilievo dichiarando la giurisdizione amministrativa, in quanto la controversia riguardava una concessione di pubblico servizio. La decisione venne poi confermata dalla Corte d’appello di Lecce, secondo cui, nonostante l’illegittimità delle proroghe e dei successivi rinnovi taciti, il rapporto concessorio era rimasto giuridicamente esistente e la domanda risarcitoria riguardava la gestione del pubblico servizio, ricadendo quindi nella giurisdizione amministrativa esclusiva.

Proposto ricorso in Cassazione, la Terza sezione ha rimesso la questione alle Sezioni Unite. I precedenti, infatti, non risolvono direttamente il caso. La Suprema corte si è già pronunciata sia sui confini della giurisdizione nelle controversie relative a «indennità, canoni ed altri corrispettivi», sia sulle richieste delle banche per il pagamento del servizio di tesoreria. Qui, però, la banca non chiede il pagamento del corrispettivo, ma il risarcimento dei danni che sostiene di aver subito per l’illecita condotta del Comune. Una differenza che, secondo la Terza sezione, impedisce di applicare automaticamente i principi già affermati dalle Sezioni Unite e rende necessario un nuovo intervento del massimo consesso.

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