La demenza anche se accertata alcuni giorni dopo la redazione del testamento olografo può comunque provare l’incapacità della testatrice al momento dell’atto; spetta allora a chi ne sostiene la validità dimostrare l’esistenza di un lucido intervallo. Lo ha chiarito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 25855/2026.
Il caso - Un nipote della defunta aveva impugnato il testamento olografo, trovato nella casa in cui viveva dal nuovo acquirente, con cui la zia aveva nominato erede un’altra beneficiaria, chiedendo di riconoscere i suoi diritti in base a una precedente scheda. A sostegno aveva prodotto un certificato psichiatrico che aveva riscontrato una demenza senile undici giorni dopo la redazione delle ultime volontà. La beneficiaria ha provato a difendere la validità della scheda, richiamandone la coerenza e le vendite immobiliari compiute dalla donna circa sei mesi prima. Ma il Tribunale e Corte d’appello hanno annullato il secondo testamento per incapacità naturale.
La motivazione - Nel confermare il verdetto di merito, la II Sezione civile premette che la demenza senile non è una patologia specifica, “potendo dipendere sia dal morbo di Alzheimer, che da encefalopatia vascolare cronica”, dunque ciò che conta “è che sia stato accertato dalla Corte distrettuale, come dal giudice di primo grado, - che impropriamente aveva però parlato di morbo di Parkinson -, il decadimento cognitivo di M.R. in epoca immediatamente successiva alla redazione del testamento dell’1.6.2001, proprio della demenza senile”. “Tale decadimento - prosegue la Corte - è stato accertato dallo specialista psichiatra di una struttura pubblica, sulla base dell’esame clinico, che aveva evidenziato disorientamento temporo-spaziale rilevante, disturbi della memoria a breve termine, confabulazioni, idee deliranti di persecuzione e tono dell’umore depresso”. E in base a tale cronico decadimento cognitivo accertato il 12.6.2021, il collegio ha ritenuto che “anche alla data di pochissimi giorni anteriore dell’1.6.2001, la predetta si trovava in uno stato di incapacità naturale permanente”.
E allora, afferma la Cassazione, “una volta dimostrata l’incapacità naturale permanente del testatore in epoca antecedente, o immediatamente successiva alla redazione del testamento, non incombe più sull’impugnante l’onere di fornire la prova specifica dell’incapacità del testatore al momento della redazione del testamento; incombe sul beneficiario dello stesso l’onere di provare che tale redazione sia avvenuta in un momento di lucido intervallo dall’infermità, prova che nella specie si è ritenuto che non sia stata fornita dalla attuale ricorrente”.
La Suprema corte ricorda, infine, il precedente (n. 26873/2019) in cui, in un’ipotesi di stabile demenza accertata a distanza di meno di due mesi dalla data di redazione del testamento, ha affermato che in tema di incapacità di testare a causa di incapacità di intendere o di volere al momento della redazione del testamento, il giudice del merito può trarre la prova dell’incapacità del testatore dalle sue condizioni mentali, anteriori o posteriori, sulla base di una presunzione, potendo l’incapacità stessa essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova; e poiché in tal caso la normalità presunta è l’incapacità, spetta a chi afferma la validità del testamento la prova della sua compilazione in un momento di lucido intervallo.

