Civile

Testimoni di Geova, esenzione Tarsu anche senza Intesa con lo Stato

Lo ha deciso la Corte di cassazione affermando un principio di diritto ed accogliendo il ricorso dell'Associazione dei testimoni di Geova di Sulmona contro il Comune

di Francesco Machina Grifeo

"Non è consentito escludere dal beneficio fiscale previsto per locali destinati a culto religioso quelle confessioni religiose che pur potendosi qualificare tali non hanno ancora stipulato le intese di cui all'art. 8 comma 3 della Costituzione". Lo ha deciso la Corte di cassazione, sentenza n. 16641 depositata oggi, affermando un principio di diritto ed accogliendo il ricorso dell'Associazione dei testimoni di Geova di Sulmona contro il Comune.

Nell'accertare se una determinata comunità sociale può qualificarsi come confessione religiosa, prosegue la decisione, il giudice "può avvalersi di alcuni indici presuntivi quali, esemplificativamente, la sussistenza di un riconoscimento ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1159/1929 ovvero la circostanza che sia in fase di perfezionamento l'intesa di cui all'art. 8 della Costituzione, oppure operare detto accertamento tramite l'esame dello statuto, che ne esprima chiaramente i caratteri".

La Suprema corte ha poi stabilito che: "È facoltà dei singoli Comuni prevedere nel regolamento comunale che gli edifici adibiti a culto religioso siano esenti da Tari e Tarsu purché la norma venga applicata in armonia con il principio comunitario ‘chi inquina paga' e con le disposizioni degli artt. 62 e 70 del D.lgs. n. 507/ 1993".

"Pertanto – conclude - , possono essere esentati da Tari e Tarsu soltanto gli edifici effettivamente destinati all'esercizio del culto e come tali specificamente indicati nella denuncia o nella successiva variazione, non essendo sufficiente a tal fine la mera classificazione catastale. Se il contribuente non assolve all'onere di preventiva informazione tramite denuncia, la circostanza della destinazione a culto non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo".

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