Penale

Testimonianza dei minori senza l'assistenza dello psicologo

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Atti sessuali con minorenne - Dichiarazioni delle persone offese - Giudizio di inattendibilità da parte del giudice di merito - Illogicità delle argomentazioni - Insussistenza di elementi idonei a mettere in dubbio la capacità di testimoniare dei minori - Omessa considerazione dei riscontri derivanti dalle testimonianze.
Il dubbio sulla genuinità delle deposizioni rese dai minori a causa della loro audizione da parte della polizia giudiziaria senza l'assistenza di un esperto in psicologia o psichiatria infantile, considerando che tale omissione non è sanzionata da nullità e che gli stessi sono stati successivamente esaminati nel corso dell'incidente probatorio e del dibattimento, non può fondare la conseguenza dell'inattendibilità dei testimoni minorenni se non vengono indicate le ragioni concrete della non genuinità delle loro dichiarazioni. Peraltro, il mancato espletamento della perizia in ordine alla capacità a testimoniare non determina l'inattendibilità della testimonianza resa, poiché tale accertamento non costituisce un presupposto indispensabile per la valutazione di attendibilità, ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare della predetta capacità.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 7 febbraio 2017 n. 5604

Giudizio - Istruzione dibattimentale - Esame dei testimoni - Minorenne - Consulente o perito – Esame del minore - Inosservanza delle prescrizioni della “Carta di Noto” - Conseguenze - Nullità o inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte - Esclusione.
In tema di testimonianza del minore vittima di violenza sessuale, l'inosservanza dei protocolli prescritti dalla cosiddetta “Carta di Noto” nella conduzione dell'esame non determina alcuna nullità o inutilizzabilità, né è, di per sé, ragione di inattendibilità delle dichiarazioni raccolte, pur quando l'esame sia condotto dal consulente o dal perito in sede di consulenza o perizia.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 6 febbraio 2014 n. 5754

Giudizio - Istruzione dibattimentale - Esame dei testimoni - Minorenne - Audizione protetta mediante uso del vetro - Specchio - Possibilità di disporla nei soli processi per reati sessuali - Esclusione.
In tema di esame testimoniale del minorenne, il presidente può disporre modalità particolari (nella specie, l'uso di un vetro specchio) ai sensi degli artt. 498, comma quarto bis e 398, comma quinto, cod. proc. pen., non solo nei processi relativi a reati sessuali, ma anche nei casi in cui vi sia richiesta di parte ovvero egli lo ritenga necessario, per evitare che l'esame diretto possa nuocere alla serenità del minore.
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 3 marzo 2014 n. 5132

Giudizio - Istruzione dibattimentale - Esame dei testimoni - Minorenne - Modalità dell'audizione protetta - Assistenza di un esperto di psicologia infantile - Obbligatorietà - Esclusione - Presenza della madre - Irregolarità - Esclusione - Fattispecie.
Non comporta alcuna nullità né irregolarità e non è comunque deducibile dall'imputato l'audizione di un teste minorenne effettuata in presenza della madre anziché di un esperto in psicologia infantile, poiché le norme del cod. proc. pen. che prevedono l'audizione protetta sono dettate nell'interesse esclusivo del minore e riconoscono al giudice, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, la facoltà di disporla o meno e di determinare le forme più idonee alla realizzazione di un contesto di ascolto adeguato all'età del testimone. (Fattispecie relativa all'audizione di un bambino di cinque anni, testimone di un fatto di violenza sessuale).
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 4 novembre 2013 n. 44448

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