Il lavoratore può fare domanda di ammissione al passivo per le quote del trattamento di fine rapporto non versate al Fondo di tesoreria dal datore di lavoro sottoposto a liquidazione. Il Tfr ha natura di “retribuzione differita”, per cui le quote che le imprese devono versare al Fondo di tesoreria, gestito per conto dello Stato dall’Inps, costituiscono oggetto di crediti retributivi, esigibili alla fine del rapporto. Lo hanno chiarito le S.U. di Cassazione, con la sentenza n. 26356/2026, risolvendo un contrasto interpretativo.
Un lavoratore, passato a una cooperativa dopo una cessione di ramo d’azienda, non aveva ricevuto integralmente il Tfr. Rimasta infruttuosa l’esecuzione contro il datore e ottenuti alcuni pagamenti, aveva chiesto al Fondo di garanzia Inps il residuo di 1.769,06 euro. L’Istituto aveva negato il pagamento, ma Tribunale e Corte d’appello avevano dato ragione all’ex dipendente.
Nel ricorso, l’Inps sosteneva che anche le quote non versate dal datore fossero a carico del Fondo di tesoreria. Le Sezioni unite hanno respinto questa tesi: il Fondo di tesoreria risponde soltanto delle quote effettivamente versate; le altre restano un debito del datore, per il quale può intervenire il Fondo di garanzia, alle condizioni previste dalla legge. La causa prosegue davanti alla Sezione lavoro per l’esame degli altri due motivi di ricorso.
Il contrasto concerne la natura retributiva oppure contributiva degli accantonamenti del Tfr che (ai sensi dell’art. 1, co. 755 e ss. della legge 296/2006) i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti devono versare al Fondo di tesoreria, in mancanza di destinazione della quota alla previdenza complementare. L’adesione all’una o all’altra tesi, spiega la Suprema corte, determina la qualificazione del Tfr come retribuzione differita o prestazione previdenziale. Con significative ricadute sulla legittimazione del lavoratore o dell’Inps ad agire nei confronti del datore di lavoro insolvente e proporre domanda di insinuazione al passivo, sulla prescrizione, sul Fondo di garanzia.
La qualificazione in termini retributivi del Tfr, scrive la Cassazione, è quella che più di ogni altra consente di ricondurre a unità il quadro normativo. La scelta ermeneutica giustifica, per un verso, l’esonero dall’obbligazione contributiva al Fondo di garanzia per le quote di Tfr effettivamente accreditate nel Fondo di tesoreria, rispetto alle quali è eliso ogni rischio di insolvenza e la conseguente necessità di copertura previdenziale, e, per l’altro verso, la persistenza dell’obbligo contributivo per le quote di Tfr non trasferite e rimaste nella disponibilità del datore di lavoro e per le quali, al contrario, il rischio di insolvenza permane inalterato.
Per i giudici, dunque, il contrasto deve essere risolto qualificando in termini retributivi le quote di Tfr da versare o versate al Fondo di Tesoreria. Sotto il profilo esegetico, la Corte osserva che il Fondo di Tesoreria non è allocato presso l’Inps, ma è da questo semplicemente gestito «per conto» dello Stato. Mentre l'oggetto dell'erogazione è il medesimo Tfr disciplinato dall’art. 2120 c.c., non una prestazione previdenziale equivalente, e la sua liquidazione è circoscritta alla quota corrispondente ai versamenti effettivamente eseguiti. Dunque, la presenza di un soggetto diverso che eroga il Tfr “non muta la natura retributiva dell’emolumento”.
Infine, sotto il profilo teleologico, il Fondo persegue due diversi obiettivi: la rimozione dell’interesse datoriale a disincentivare l’adesione alla previdenza complementare, e il trasferimento di risorse finanziarie dal settore privato al settore pubblico.
Da qui l’affermazione del seguente principio di diritto: «Il trattamento di fine rapporto disciplinato dall’art. 2120 c.c., anche nel regime introdotto dall’art. 1, commi 755 - 757, della legge n. 296 del 2006, costituisce retribuzione differita, con funzione in senso lato previdenziale, e le quote di t.f.r. che i datori di lavoro, con almeno cinquanta dipendenti, hanno obbligo di versare, a partire dall’1 gennaio 2007, al Fondo di tesoreria gestito per conto dello Stato dall’Inps, costituiscono oggetto di crediti retributivi dei lavoratori la cui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto. Di conseguenza il lavoratore ha legittimazione alla domanda di ammissione al passivo per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate al Fondo di tesoreria dal datore di lavoro assoggettato a liquidazione giudiziale e quest’ultimo non può considerarsi mero adiectus solutionis causa ma conserva la titolarità passiva dell’obbligazione di corrispondere il t.f.r.».

