Tlc, legittimo allargare la conciliazione solo ai commercialisti
Per il Tar Lazio, sentenza n. 1227 del 22 gennaio scorso, l’iscrizione a un albo consultabile telematicamente assicura la possibilità di interconnessione con la piattaforma dell’AGCOM
Il Tar Lazio, sentenza n. 1227 del 22 gennaio scorso, ha confermato la validità della delibera Agcom n 390/2021 nella parte in cui modificando il “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche” ha allargato i soggetti abilitati, includendovi esclusivamente i dottori commercialisti e gli esperti contabili, lasciando fuori gli altri soggetti qualificatisi come esperti di diritto delle telecomunicazioni.
Respinto dunque il ricorso di una pattuglia di “giuristi” che lamentavano di essere stati esclusi nonostante si occupassero “da anni di diritto delle telecomunicazioni, ed in particolare della risoluzione stragiudiziale delle controversie sorte con operatori di telecomunicazioni”, quando era possibile presentare istanza di conciliazione presso l’AGCOM ei CORECOM, previa semplice delega del cliente, senza necessità di iscriversi ad alcuna associazione, registro o albo professionale.
Per il Tribunale amministrativo la scelta dell’Autorità di consentire l’esercizio delle funzioni intermediazione stragiudiziale, tramite la piattaforma ConciliaWeb, “esclusivamente a soggetti particolarmente qualificati, appare, infatti, porsi in un’ottica di massima tutela della platea dei soggetti regolati, senza essere di per sé determinante ai fini della quantificazione del costo del servizio di assistenza, non essendo dimostrato che l’apertura ad altri soggetti che abbiano avuto una precedente esperienza nel settore possa determinare un significativo abbattimento dei relativi costi”.
Ugualmente, prosegue la decisione, non conta il fatto che la previsione regolamentare precedente non richiedeva una “particolare qualificazione in capo ai soggetti delegabili da chi è già accreditato all’attività di intermediazione”. La nuova normativa infatti si è limitata a consentire ai soggetti accreditati di delegare a loro volta la gestione della controversia “ai soli praticanti abilitati con patrocinio sostitutivo, laddove in precedenza, in assenza di specifica previsione normativa, veniva consentita la delega all’attività di intermediazione ai soli soggetti accreditati già in possesso della qualifica per l’attività di intermediazione”.
Neppure conta il fatto che per le controversie contro i gestori di Energia “è prevista la possibilità di depositare ricorsi tramite un’altra piattaforma telematica, del tutto similare a Conciliaweb, messa a disposizione dall’Autorità Garante per l’energia ARERA, nell’ambito della quale qualsivoglia soggetto, tramite il proprio SPID personale, può accedere al servizio e, allegando una semplice delega a conciliare firmata dal cliente, depositare ricorsi nell’interesse di quest’ultimo e discutere le relative udienze”. L’Autorità per le Garanzie per le Comunicazione, spiega il Tar, rappresenta infatti “un ente del tutto autonomo rispetto all’Autorità Garante per l’energia ARERA, che, pertanto non è tenuto - in assenza di specifica imposizione normativa - ad uniformarsi ad Autorità di altri settori per l’effettuazione delle proprie scelte regolamentari”.
Del resto, conclude la sentenza, i requisiti fissati per i “Soggetti accreditati” non sono “irragionevoli né meramente formalistici” avendo l’Autorità chiarito nella delibera contestata le ragioni alla base della scelta allargare soltanto ai Dottori commercialisti e agli Esperti contabili. L’AGCom ha infatti ritenuto “condivisibile la richiesta del CNDCEC di includere anche i Dottori commercialisti ed esperti contabili, al pari degli Avvocati, tra i soggetti accreditati sulla piattaforma ConciliaWeb, in virtù del ruolo professionale svolto e della esperienza della categoria in materia di risoluzione alternativa delle controversie”. Mentre “non si ritiene opportuno prevedere altre categorie di soggetti accreditati, attesa la delicatezza della funzione di intermediazione svolta, in assenza di quelle garanzie offerte dall’appartenenza a un ordine professionale, indipendentemente dalla eventuale formazione o esperienza maturata in materia”.