Con la sentenza n. 14760/2026, pubblicata il 18 maggio scorso, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul regime TOSAP applicabile alle occupazioni permanenti del sottosuolo effettuate da società di produzione di energia elettrica, consolidando il recente orientamento inaugurato nel 2025 (ex multis, sentenze nn. 769, 2381 e 3860 del 2025).

In particolare, la Suprema Corte, accogliendo il motivo di ricorso proposto dalla società, ha ribadito che anche le società di produzione dell’energia elettrica rientrano nell’ambito soggettivo della disciplina TOSAP (e COSAP) prevista dall’art. 63, comma 2, lett. f), n. 3, del D.Lgs. n. 446/1997, per le aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

Il sistema elettrico nazionale, infatti, deve essere considerato come una “rete unica integrata”, articolata nelle fasi di produzione, trasmissione, dispacciamento e distribuzione, tra loro legate da un rapporto di necessaria complementarietà ed esclusività. In tale prospettiva, la Suprema Corte ha chiarito che tutti i beni strumentali all’esercizio dell’attività di produzione dell’energia elettrica possono beneficiare della tariffa TOSAP/COSAP stabilita dal Legislatore in misura forfettaria, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi non siano direttamente allacciati agli utenti finali.

Nel giungere a queste conclusioni, la Suprema Corte valorizza la norma di interpretazione autentica introdotta dall’art. 5, comma 14-quinquies, del D.L. n. 146/2021, relativa al Canone Unico Patrimoniale, la quale chiarisce che l’analogo regime introdotto ai fini CUP si applica anche alle occupazioni effettuate da imprese che svolgono attività strumentali e accessorie all’erogazione dei servizi a rete (indicando, in via meramente esemplificativa, le attività di trasmissione di energia elettrica e di trasporto di gas naturale dal produttore al distributore finale) con ciò attribuendo rilevanza sostanziale alla “unitarietà” della filiera.

La pronuncia in commento assume rilievo non soltanto per il settore energetico, ma più in generale per tutti i soggetti operanti nelle infrastrutture di pubblica utilità, poiché rafforza il principio secondo cui le attività strumentali all’erogazione del servizio pubblico devono beneficiare del medesimo trattamento tributario previsto per i gestori della rete, indipendentemente dall’assenza di rapporti diretti con l’utenza finale.

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*Marianna Tognoni e Dario Liguori, Studio Di Tanno Associati

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