Nel giudizio di responsabilità sanitaria, quando si lamenta la mancata informazione sulla possibilità di effettuare la crioconservazione del liquido seminale prima di un intervento chirurgico demolitorio, il paziente deve dimostrare che l’omissione informativa ha inciso concretamente sulla sua autodeterminazione. Non è sufficiente affermare che l’informazione mancava: occorre provare che, se correttamente informato, avrebbe scelto di differire l’intervento, pur essendo salvavita, per procedere alla conservazione dei gameti. Il danno da lesione dell’autodeterminazione non si configura automaticamente, ma richiede la dimostrazione di un diverso comportamento che sarebbe stato adottato, anche tramite presunzioni, purché ancorate a elementi concreti. Nel caso esaminato, non risultava alcuna allegazione o prova che il paziente avrebbe posticipato l’operazione; le prove richieste riguardavano solo il disagio successivo alla sterilità, non la scelta controfattuale. L’assenza di prova del nesso causale tra omissione informativa e perdita della possibilità procreativa e tale mancanza rende irrilevanti le ulteriori contestazioni sull’adempimento informativo e sull’utilità della crioconservazione. In assenza di prova che l’intervento sarebbe stato differito, nessun risarcimento può essere riconosciuto.
Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 7 luglio 2026 n. 22861.
Preliminarmente, al fine di comprendere meglio l’esito della Cassazione, sul punto è necessario comprendere la disciplina dell’obbligo informativo del sanitario e diritto del paziente all’autodeterminazione ai sensi del diritto civile italiano.
Obbligo informativo del sanitario
Nel sistema della responsabilità sanitaria, il consenso informato rappresenta un presupposto essenziale della liceità dell’atto medico: non è solo un adempimento formale, ma la condizione che consente al paziente di esercitare pienamente il proprio diritto all’autodeterminazione. Tuttavia, quando si discute del risarcimento del danno derivante da una presunta omissione informativa, non basta dimostrare che l’informazione sia stata carente o incompleta. Il diritto all’autodeterminazione, infatti, si traduce in una libertà di scelta che deve essere concretamente incisa dall’omissione. Per questo, il paziente che agisce in giudizio deve allegare e provare che, se correttamente informato, avrebbe adottato una decisione diversa rispetto a quella poi realizzata. Questo è il cuore del giudizio controfattuale: ricostruire la scelta alternativa che sarebbe stata compiuta in presenza dell’informazione dovuta. Tale prova può essere fornita anche tramite presunzioni, ma deve poggiare su elementi oggettivi che rendano plausibile la diversa scelta. In particolare, quando l’intervento è necessario per la tutela della salute o della vita, la prova deve dimostrare che il paziente avrebbe comunque deciso di differire l’atto sanitario, assumendosi un rischio concreto. Senza questa dimostrazione, manca il nesso causale tra omissione informativa e danno lamentato, e il danno non patrimoniale non può essere riconosciuto. Il sistema non ammette un danno in re ipsa e la lesione dell’autodeterminazione non si presume, ma richiede la prova di una effettiva compressione della libertà decisionale. In assenza di tale prova, la responsabilità non può essere affermata, poiché l’omissione informativa, pur censurabile, non ha prodotto un effetto giuridicamente rilevante sul percorso decisionale del paziente.
Il caso esaminato
La controversia nasce dalla richiesta di risarcimento avanzata da un paziente che, dopo due interventi chirurgici demolitivi ai testicoli, lamenta di essere divenuto sterile e di non essere stato adeguatamente informato sulla possibilità di ricorrere alla crioconservazione del liquido seminale prima dell’ultimo intervento.
Nel giudizio di primo grado, il tribunale territorialmente competente esamina la vicenda e ritiene prescritte le pretese relative al primo intervento, mentre per il secondo considera l’operazione necessaria e correttamente eseguita, escludendo che vi sia stata una lesione del diritto all’autodeterminazione. Il giudice rileva che la documentazione clinica riportava indicazioni sulla conservazione del seme e che non risultava provato che il paziente avrebbe differito l’intervento per procedere alla crioconservazione.
In secondo grado, la corte d’appello territorialmente competente conferma integralmente la decisione, sottolineando che il paziente non ha allegato né provato che, se informato, avrebbe scelto di posticipare l’operazione, e che le prove richieste riguardavano solo il disagio successivo alla sterilità. La corte d’appello territorialmente competente evidenzia inoltre che la crioconservazione non appariva una reale opzione, anche per condizioni cliniche già compromesse.
In sede di legittimità, il giudizio si concentra sul nesso causale tra omissione informativa e danno lamentato: viene ribadito che il danno da mancata informazione non è automatico e richiede la prova di una scelta alternativa che sarebbe stata compiuta. Poiché tale prova manca, la domanda risarcitoria non può essere accolta. Il ricorso viene quindi rigettato, con conferma delle decisioni dei precedenti gradi di giudizio e condanna alle spese.
La decisione della Cassazione
La Corte di cassazione, con ordinanza del 7 luglio 2026 n. 22861, affronta la questione concentrandosi sul nesso causale tra la presunta omissione informativa e il danno non patrimoniale lamentato dal paziente. La Corte rileva che, nel sistema della responsabilità sanitaria, il danno da mancata informazione non è automatico: richiede la prova che l’omissione abbia inciso concretamente sulla libertà di scelta del paziente. Per questo, chi agisce deve dimostrare che, se correttamente informato, avrebbe adottato una decisione diversa, anche solo differendo l’intervento.
Nel caso esaminato, la Corte osserva che non è stata fornita alcuna allegazione o prova che il paziente avrebbe posticipato l’operazione, pur essendo necessaria per la tutela della salute. Le prove richieste riguardavano solo il disagio successivo alla sterilità, non la scelta alternativa che sarebbe stata compiuta. La Corte sottolinea che il giudizio controfattuale è indispensabile e che senza la dimostrazione della scelta alternativa, manca il nesso causale tra omissione informativa e danno. Inoltre, la documentazione clinica riportava indicazioni sulla conservazione del liquido seminale e risultavano condizioni cliniche che rendevano la crioconservazione poco praticabile.
La Corte ritiene quindi corretta la conclusione dei giudici di merito sostenendo che l’assenza di prova del nesso causale rende irrilevanti le ulteriori contestazioni sull’adempimento informativo o sull’utilità della crioconservazione. Di conseguenza, il ricorso viene rigettato, confermando integralmente le decisioni dei precedenti gradi di giudizio e disponendo la condanna alle spese.

