Niente oneri per la circolazione dei dati tra pubbliche amministrazioni, neppure sotto forma di corrispettivo per il servizio informatico necessario alla loro consultazione. Il principio di gratuità, sancito dal Testo unico sulla documentazione amministrativa e poi ribadito dal Codice dell’amministrazione digitale, non può infatti essere aggirato qualificando come servizio autonomo gli strumenti tecnici indispensabili per accedere alle informazioni. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 25048/2026, enunciando un principio di diritto.

Il caso nasce dalla richiesta del Comune di Milano di accedere gratuitamente alla banca dati della Motorizzazione civile e di ottenere dal Ministero la restituzione di oltre 8,3 milioni di euro versati dal 2006 come canoni e corrispettivi per il servizio. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d’appello aveva invece riconosciuto il diritto all’accesso gratuito, sia pure dal 3 ottobre 2017, ma aveva escluso la restituzione delle somme già pagate, ritenendo valide le convenzioni stipulate tra le parti.

In Cassazione, il Ministero ha poi sostenuto che fosse gratuito il dato, ma non il servizio informatico necessario per accedervi.

La Suprema corte respinge questa distinzione affermando il seguente principio: «In tema di accesso ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, il principio di gratuità della circolazione delle informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni istituzionali, desumibile dagli artt. 43, comma 4, del Dpr n. 445 del 2000 e 50 del Dlgs n. 82 del 2005, impedisce che l'amministrazione titolare del dato possa assoggettare ad oneri economici l’amministrazione richiedente, neppure mediante la qualificazione come servizio autonomo degli strumenti informatici e delle modalità tecniche indispensabili per la consultazione e la fruizione delle informazioni richieste»

La Prima sezione civile richiama infatti come “centrale” l’art. 50 del Cad che ha previsto, fin dalla prima formulazione, che di “qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione dovesse essere consentita la «fruizione e riutilizzazione» dalle altre amministrazioni quando necessario allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, «senza oneri a carico di quest'ultima», salvo il riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti dall’amministrazione cedente”. Dunque, “l'amministrazione richiedente non può essere gravata da oneri economici per l'acquisizione dei dati necessari all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali”.

Né può attribuirsi alcuna rilevanza alla distinzione tra il dato e il servizio informatico di consultazione: “diversamente opinando – scrive la Corte -, il principio di gratuità del dato risulterebbe agevolmente eludibile”.

Il principio di gratuità, prosegue la Corte, si inserisce “nel più ampio modello della cooperazione istituzionale tra enti pubblici, nel quale la condivisione del patrimonio informativo costituisce modalità ordinaria di esercizio delle funzioni amministrative” e “rappresenta espressione del dovere di collaborazione reciproca imposto dall’ordinamento ai fini del perseguimento dell’interesse pubblico”.

Vi è dunque uno stretto collegamento tra l'art. 50 del CAD e l'art. 97 della Costituzione che risiede proprio “nell’esigenza di assicurare il più efficiente svolgimento delle funzioni pubbliche mediante la piena circolazione delle informazioni già detenute dalle amministrazioni”. In tal modo evitando una “mera movimentazione di risorse economiche all’interno del sistema pubblico”, con conseguente “aggravio dei costi amministrativi”, senza peraltro “alcun corrispondente beneficio” per l’interesse pubblico, “in contrasto con i principi di economicità e buon andamento dell’azione amministrativa”.

 

 

 

 

  

 

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