Entro il prossimo 29 ottobre fornitori di servizi, piattaforme, soggetti pubblici e privati che utilizzano tracking pixel nelle email dovranno adeguare informative, consensi, sistemi di revoca e impostazioni di sicurezza alle “Linee guida del Garante sull’utilizzo dei tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica”.

I tracking pixel sono minuscole immagini trasparenti, praticamente invisibili, inserite nelle e-mail per rilevarne l’apertura e raccogliere informazioni sui comportamenti degli utenti. Tali tecnologie possono risultare particolarmente invasive perché spesso operano senza che il destinatario ne abbia piena consapevolezza.

Le Linee guida sono state approvate dal Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento del 17 aprile 2026 (doc. web n. 10241943), che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2026.

Ai soggetti tenuti a mettere in atto tale compliance, data la potenziale complessità degli adeguamenti dei sistemi e dei trattamenti ai principi espressi dalle Linee guida, l’Autorità ha dato un termine di 6 mesi decorrenti dalla pubblicazione in G.U. delle Linee Guida: tale termine scadrà il 29 ottobre.

Si ricorda che la verifica sull’implementazione delle Linee guida citate concernenti la pratica di tracking pixel rientra tra le attività ispettive che il Garante privacy sta mettendo in atto in questo secondo semestre 2026.

Tracking pixel: nozione e rapporti con la privacy

I tracking pixel, o pixel di tracciamento, sono immagini molto piccole (spesso ridotte all’unità grafica minima visualizzabile sullo schermo, appunto il pixel), normalmente dello stesso colore dello sfondo dei messaggi dotati di grafica e quindi non visibili al destinatario, inserite nelle e-mail in forma di link ipertestuale.

L’immagine non è, infatti, direttamente contenuta nel messaggio, ma è ospitata su un server remoto.

Quando il destinatario apre l’e-mail, un codice inserito nel messaggio può attivare automaticamente una richiesta al server per scaricare l’immagine.

Questo meccanismo consente al mittente, o a uno dei suoi partner, di sapere che l’e-mail è stata aperta e di raccogliere ulteriori dati sul destinatario, ad esempio, informazioni sull’indirizzo IP, sul dispositivo utilizzato, sul tempo di consultazione, sul numero di volte in cui il messaggio è stato aperto.

I tracking pixel possono essere utilizzati per finalità diverse. Ad esempio, possono servire a: verificare la corretta ricezione delle e-mail (cosiddetta deliverability), contrastare lo spam, misurare l’audience e le performance di una comunicazione, verificando l’apertura o la lettura delle e-mail o download di allegati.

I tracking pixel non permettono, di per sé, di conoscere il contenuto delle e-mail inviate, tuttavia monitorano l’apertura del messaggio nel quale sono inseriti, nonché l’eventuale sua cancellazione, inoltro o archiviazione.

In sostanza, sono strumenti idonei a tracciare i comportamenti del destinatario di una e-mail raccogliendo informazioni che lo riguardano relative alle sue interazioni con il messaggio. Dal momento che consentono la raccolta e quindi il trattamento di dati personali il loro utilizzo deve rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali.

Soggetti che utilizzano il tracking pixel

Dal punto di vista soggettivo, i soggetti che usualmente utilizzano tracking pixel sono i fornitori di servizi della società dell’informazione o che offrono servizi online accessibili al pubblico, i provider di posta elettronica, gestori di piattaforme per l’invio massivo di email.

In particolare, possono essere:

  • il mittente della comunicazione, che può decidere di utilizzare tracking pixel nelle e-mail inviate ai propri destinatari;
  • i fornitori di servizi e piattaforme per l’invio delle e-mail, che possono mettere a disposizione del mittente strumenti per l’invio e il monitoraggio delle comunicazioni;
  • i provider di posta elettronica, che possono intervenire nella gestione e nell’erogazione del servizio;
  • i soggetti che mettono a disposizione proprie liste di distribuzione, che possono partecipare all’invio delle comunicazioni fornendo gli indirizzi dei destinatari.

Consenso privacy obbligatorio (e deroghe)

Il Garante privacy nelle Linee guida in esame afferma a chiare lettere che, in generale, per l’utilizzo dei tracking pixel nelle e-mail è necessario il consenso poiché si rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 122 del Codice privacy, che disciplina l’impiego di tecnologie in grado di accedere alle informazioni presenti nei dispositivi degli utenti o di monitorarne il comportamento online.

Di conseguenza, aziende, piattaforme e, in generale, qualsiasi soggetto che intende utilizzare i tracking pixel devono acquisire preventivamente un consenso al trattamento dei dati personali informato, libero, specifico e inequivocabile, con tutte le caratteristiche richieste dall’articolo 7 GDPR, compresa la facoltà di revocare il consenso con modalità semplici.

Questa la regola generale: il consenso è necessario, ad esempio, quando il pixel permette di misurare il comportamento del singolo destinatario per valutare e migliorare una campagna promozionale: per modificare le comunicazioni in base alle e-mail aperte, adattarne la frequenza all’interesse manifestato oppure ricavare informazioni sui possibili gusti, interessi e preferenze dell’utente per creare profili commerciali.

Tuttavia, ci sono delle deroghe: il consenso non è, infatti, necessario per:

  • statistiche aggregate, deliverability e contrasto allo spam: il consenso può non essere necessario quando il pixel è utilizzato esclusivamente per ottenere statistiche complessive sull’apertura dei messaggi, anche per migliorare la deliverability e contrastare lo spam, purché siano adottate tecniche che impediscano di misurare il comportamento del singolo destinatario (a questo scopo possono essere utilizzati pixel uguali per tutti i destinatari della stessa campagna e possono essere anonimizzati gli altri dati tecnici raccolti);
  • sicurezza: il consenso può non essere richiesto quando il pixel è strettamente necessario per adottare specifiche misure di sicurezza (ad esempio connesse all’autenticazione dell’utente);
  • comunicazioni istituzionali o di servizio: il consenso può non essere necessario per le comunicazioni che il titolare è tenuto a inviare quando è rilevante verificarne l’effettiva presa di conoscenza (ad esempio, comunicazioni relative a modifiche contrattuali, incidenti di sicurezza, minacce di phishing o frodi, scadenze e adempimenti, nonché campagne informative istituzionali).

Naturalmente spetta al titolare, in virtù del principio di responsabilizzazione (accountability), verificare se, nel caso concreto, ricorrono i presupposti per poter utilizzare i tracking pixel senza acquisire il consenso.

Il consenso deve essere acquisito prima dell’utilizzo dei tracking pixel e deve essere data la possibilità all’interessato di revocarlo in qualsiasi momento e con facilità. La revoca deve essere anche granulare: il destinatario deve poter scegliere se non ricevere più le comunicazioni oppure se continuare a riceverle, chiedendo però che non contengano più tracking pixel.

Informativa privacy e privacy by design e by default

Le Linee guida, come sopra chiarito, richiamano il Codice privacy in relazione all’articolo 122, ma rimane inteso che il GDPR definisce la cornice generale sia, come visto sopra, relativamente alle modalità di esplicazione del consenso, ma anche per quanto riguarda altri aspetti: in particolare, la trasparenza, la responsabilizzazione del titolare e il principio di privacy by design e by default.

Collegato al concetto di “trasparenza”, naturalmente il primo adempimento richiesto dal GDPR è la fornitura, da parte del titolare del trattamento, di un’informativa per il trattamento dei dati personali ex articolo 13 GDPR. Soprattutto in questo contesto, infatti, dove una delle caratteristiche più rilevanti dei tracking pixel è la loro scarsa riconoscibilità, l’informativa privacy assume un’importanza fondamentale.

Per questo, chi utilizza tracking pixel deve informare preventivamente il destinatario della e-mail, qualunque sia lo scopo della comunicazione o la natura del mittente.

L’informazione deve essere chiara, completa e facilmente accessibile e deve consentire alla persona di comprendere che nelle e-mail saranno utilizzati strumenti di tracciamento e per quali finalità.

L’informativa può essere fornita anche su più livelli. Ad esempio, una prima informazione sintetica può essere inserita nel modulo con cui viene raccolto l’indirizzo e-mail, rinviando attraverso un link a un’informativa più dettagliata. Possono essere utilizzati anche più canali, come pop-up informativi, video, assistenti virtuali, telefono o chatbot. Spetta al titolare verificare che le modalità scelte garantiscano effettivamente completezza, chiarezza, efficacia e facilità di fruizione delle informazioni.

Per i trattamenti già in corso, l’informativa può essere fornita con il primo messaggio utile o nel primo momento utile di discontinuità nel rapporto con l’interessato.

Le Linee guida richiamano infine l’attenzione sull’adozione di misure di privacy by design e by default, volte a ridurre il rischio di identificabilità degli utenti e ridurre al minimo i dati personali.

Pertanto, chi utilizza tracking pixel deve adottare misure tecniche e organizzative adeguate che garantiscano la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, ai sensi dell’articolo 25 GDPR.

A questo proposito, il Garante privacy suggerisce, tra le possibili misure, l’utilizzo, per ciascun destinatario, di un identificativo non intelligibile e non sequenziale, associato all’indirizzo e-mail all’interno di un ambiente separato della piattaforma. In questo modo, l’apertura del messaggio può essere registrata attraverso l’identificativo senza inserire direttamente l’indirizzo e-mail nella richiesta tecnica generata dal caricamento del pixel, riducendo così l’esposizione dell’indirizzo e il rischio di identificabilità del destinatario.

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