Transazioni commerciali, per il mancato pagamento la mora scatta dalla scadenza
E non è necessaria alcuna formale costituzione in mora e il creditore non deve specificare la natura e la misura degli interessi richiesti
In caso di caso di ritardo nell’adempimento di obbligazioni pecuniarie nell’ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli articol 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti...