Penale

Trascrizione intercettazioni: nulla la nomina da parte del perito di un ausiliario

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di Giuseppe Amato

È affetta da nullità a regime intermedio, rilevabile e/o deducibile ex articolo 182, comma 2, del Cpp, la nomina da parte del perito officiato della trascrizione delle intercettazioni, di un esperto, quale suo ausiliario, che proceda alla traduzione delle conversazioni intercettate, trattandosi di attività non meramente meccanica, che richiede di scegliere, tra più significati equipollenti di una parola, quella nella sostanza più fedele al contenuto del dialogo. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 6296 del 2016 precisando che la traduzione deve essere quindi preceduta da un apposito incarico peritale, e non potrebbe a tal fine essere sufficiente l'autorizzazione del giudice al perito di avvalersi dell'ausiliario in qualità di interprete.

Quando va sollevata la nullità - Qualora peraltro tale eventuale autorizzazione, pur impropriamente rilasciata, sia stata richiesta dal perito, nel contraddittorio, e sempre nel contraddittorio autorizzata, ciò si riflette sulla rilevabilità della nullità. Infatti, questa, in quanto a regime intermedio, deve essere rilevata o eccepita, ai sensi dell'articolo 182, comma 2, del Cpp, «quando la parte vi assiste … prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo»: con la conseguenza che, avendovi le parti assistito, nel contraddittorio, la nullità deve essere eccepita prima del suo compimento, ovvero nel momento in cui il perito abbia chiesto di essere autorizzato ad avvalersi dell'ausiliario per la traduzione delle conversazioni intercettate, ovvero, al più tardi, nel momento in cui sia stato a ciò autorizzato dal giudice.

Gli altri orientamenti - Già in precedenza la Cassazione ha escluso che rientri tra le facoltà del perito officiato della trascrizione delle intercettazioni nominare, quale suo ausiliario, un esperto che proceda alla traduzione delle conversazioni, trattandosi di un'attività non meramente meccanica, che richiede di scegliere, tra più significati equipollenti di una parola, quella nella sostanza più fedele al contenuto del dialogo. È necessario un apposito incarico peritale e l'eventuale irritualità della nomina integra una nullità a regime intermedio deducibile ex articolo 182 del Cpp (sezione III, 8 maggio 2013, Bugin e altri, in una fattispecie in cui, peraltro, il perito neppure era stato autorizzato ad avvalersi un ausiliario quale interprete; nonché, sezione I, 28 aprile 2014, Liuzzi e altri).

Nella fattispecie esaminata, in cui irritualmente il perito era stato autorizzato ad avvalersi dell'ausiliario, la Corte, sul presupposto che si trattava di nullità a regime intermedio, ha rilevato che erroneamente tale nullità era stata dichiarata, giacché l'eccezione era stata proposta tardivamente: dopo l'esame dibattimentale del perito e/o nella prima udienza utile dopo il deposito della perizia (come sostenuto dalla difesa) ovvero prima della conclusiva lettura degli atti utilizzabili ai fini della decisione (come sostenuto dal procuratore generale ricorrente).

Corte di cassazione – Sezione II penale – Sentenza 16 febbraio 2916 n. 6296

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