L’ordinanza n. 4110 del 2026 della Corte di cassazione stabilisce che il trasferimento unilaterale di un minore non comporta l’obbligo automatico di rientro nella residenza originaria né la perdita dell’affidamento per il genitore che si è spostato. I giudici chiariscono che, sebbene il cambio di domicilio sia una decisione di maggiore interesse da concordare, l’autorità giudiziaria deve prioritariamente tutelare il superiore interesse del figlio valutando la situazione concreta senza intenti sanzionatori...
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