Se l’avvocato, per svolgere l’incarico ricevuto, deve recarsi fuori dal luogo in cui esercita abitualmente la professione, ha diritto non solo al rimborso delle spese documentate, ma anche all’indennità di trasferta. Tale indennità non richiede né il pernottamento in albergo né una preventiva pattuizione con il ministero della Giustizia; dopo l’abrogazione delle vecchie tariffe, il suo importo, infatti, è rimesso alla valutazione equitativa del giudice. Per questo la Suprema Corte, ordinanza n. 21677/2026, ha cassato l’ordinanza del Tribunale di Aosta che aveva negato l’indennità e ha disposto il rinvio.
Il caso - Un avvocato aveva impugnato il decreto con cui gli era stato riconosciuto solo il rimborso delle spese sostenute per recarsi da Torino ad Aosta nell’ambito di un procedimento per equa riparazione, ma non anche l’indennità di trasferta. Il Tribunale aveva escluso tale voce ritenendo necessario il pernottamento e una preventiva pattuizione con il Ministero. Contro questa decisione il legale ha proposto ricorso alla Suprema corte.
La motivazione - La II Sezione civile spiega che il “pernottamento in albergo non è imprescindibile (ma rappresenta solo un eventuale costo per il soggiorno)”, e che il riconoscimento dell’indennità “non presuppone una previa pattuizione sul compenso con il Ministero della Giustizia”, in quanto l’indennità è dovuta per legge quando il professionista si sposta fuori sede per l’attività affidata. In particolare, nel calcolo del rimborso, “si tiene conto del costo del soggiorno documentato (con il limite di un albergo 4 stelle), ma questo riguarda solo il rimborso delle spese di pernottamento, non la spettanza dell’indennità, la quale è dovuta per il fatto stesso di doversi spostare fuori sede, indipendentemente dal pernottamento”.
L’abrogazione delle precedenti disposizioni che determinavano il quantum, infatti, prosegue la Cassazione, “non ha determinato il venir meno dell’indennità, ma ha comportato l’affidamento al giudice di merito della sua liquidazione”. Prima del d.m. 55/2014, ricorda la decisione, le tariffe forensi prevedevano espressamente l’indennità di trasferta con importi determinati (da € 10 a € 30 per ora, fino a 8 ore giornaliere), oltre al rimborso spese. Dopo l’adozione del decreto ministeriale “sono state abrogate quelle tariffe, ma non il principio: gli articoli 11 (civile), 15 (penale) e 27 (stragiudiziale) stabiliscono tuttora che, per incarichi fuori dal luogo di esercizio prevalente, all’avvocato spetta il rimborso delle spese e un’indennità di trasferta”. Tuttavia, conclude sul punto, “il decreto non indica più il quantum dell’indennità, creando un ‘vuoto’ che viene colmato dal giudice con criteri equitativi”.
La Cassazione richiama inoltre due precedenti: il primo (ord. 37692/2022) ribadisce che, una volta provata la trasferta, il giudice deve liquidare le relative spese secondo i criteri dell’articolo 27 del Dm 55/2014; il secondo (sent. 33827/2023 ) precisa che il rimborso della trasferta è autonomo rispetto al compenso professionale e non può ritenersi in esso assorbito.

