Il Tribunale conferma il divieto all’acquisizione di Etraveli Group da parte di Booking. La Commissione ha rilevato, in modo corretto, che l’acquisizione di Etraveli Group, il principale operatore europeo di prenotazione voli online, avrebbe rafforzato la già dominante posizione di Booking nel mercato delle agenzie di viaggio online nel settore alberghiero. Questa la decisione del Tribunale Ue sulla causa T1193/23 instaurata da Booking contro la Commissione europea per contrastare il suo veto all’acquisizione.
La decisione
Il Tribunale Ue ha respinto il ricorso di Booking Holdings contro la decisione assunta dall’Esecutivo Ue nel 2023 con cui aveva vietato l’acquisizione di eTraveli Group. Si trattava di un’operazione da 1,63 miliardi di euro che avrebbe consolidato una posizione già predominante nel settore alberghiero specificatamente riunendo due diverse attività del turismo on line: la storica attività di prenotazione di alberghi e strutture ricettive in genere e quella di acquisto di biglietti aerei di cui la svedese eTraveli è specializzata e opera attraverso diversi marchi quali Gotogate, Mytrip e Flightnetwork.
Il divieto confermato
Per Bruxelles l’acquisizione avrebbe ulteriormente rafforzato la posizione di Booking sul mercato delle agenzie di viaggio online a seguito dell’integrazione la già detenuta quota di oltre il 60% del settore. L’integrazione con l’operatore svedese avrebbe infatti indirizzato già dalle prime fasi di programmazione dei viaggi il consumatore sul sito di prenotazioni di Booking. Un concreto aumento del traffico di ricerca e prenotazioni verso l’operatore statunitense a cui avrebbe rimandato auto amticamente il sito di eTraveli. Ma non solo, ciò avrebbe aumentato anche il potere contrattuale della piattaforma di prenotazioni on line nei confronti dei proprietari delle strutture ricettive aderenti.
Il ricorso respinto
Booking Holdings con il ricorso ha ritenuto errata la sovrapposizione dei due mercati in quanto l’acquisto di viaggi aerei e la prenotazione di alberghi sarebbero distinti e atti a stimolare la competizione a favore dei consumatori.
In effetti la Commissione aveva parlato di concentrazioni non orizzontali, ma altrettanto rilevanti in termini di concorrenza.
L’anticoncorrenzialità della concentrazione
Ma il Tribunale Ue aderendo alla visione di Bruxelles ha riconosciuto il risultato di un’illegittima posizione dominante di Booking sul mercato delle agenzie on line di prenotazioni alberghiere. Tanto che Booking al fine di superare i rilievi aveva proposto di introdurre un meccanismo di reindirizzamento verso altri siti di prenotazioni alberghiere proposti da agenzie di viaggio on line concorrenti. Ma il rimedio è stato ritenuto insufficiente dalla Commissione anche perché l’operatore a cui si proponeva di affidare il funzionamento di tale meccanismo risultava essere Kayak piattaforma già appartenente a Booking.
Al momento tra Booking e eTraveli resta la collaborazione reciproca in termini commerciali sui due mercati rilevanti in questa vicenda.
Resta infatti da vedere se Booking impugnerà la decisione del Tribunale davanti alla Corte di giustizia Ue e quale sarà l’esito finale.

