Durante il corso di questa settimana si registrano interessanti pronunce delle Corti d'Appello in materia di contratto di mutuo, adozione di minori, revocazione della donazione, fallimento, distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato.
I Tribunali, da parte loto, intervengono in tema di sinistri stradali (con riferimento al ruolo del FGVS), di impugnazione delle delibere dell'assemblea condominiale, di mantenimento dei figli, di tutela del committente nell'appalto e, infine, di provvigione in favore del mediatore.
CONTRATTO DI MUTUO
Perfezionamento – Mutuatario – Denaro - Disponibilità giuridica (Cc, articoli 1343, 1813; Cpc, articolo 474)
Osserva l'adita Corte d'Appello di L'Aquila come, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, non occorra la materiale traditio del denaro dal mutuante al mutuatario essendo sufficiente il conseguimento, da parte di quest'ultimo, della disponibilità giuridica della somma mutuata, da ritenere sussistente nelle ipotesi in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità a favore del mutuatario (in modo da determinare l'uscita della somma dal patrimonio del mutuante e l'acquisizione al patrimonio del mutuatario).
Pur ribadendosi la natura reale del contratto di mutuo, nell'ottica di una progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e della loro progressiva sostituzione con annotazioni contabili, occorre dunque procedere ad una necessaria rilettura della normativa di riferimento (articolo 1813 c.c.) tenendo conto dell'evoluzione della realtà per concludere che alla materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario è equiparabile che quest'ultimo ne acquisisca la disponibilità giuridica.
Ne consegue che la tradito rei può essere realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario.
Non solo. La concessione di una somma mutuata per il ripianamento di pregresse posizioni debitorie è perfettamente valida sotto il profilo della liceità della causa del negozio, posto che l'articolo 1343 c.c. prevede che "la causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume" e una tale operazione non viola norme imperative, né il contratto di mutuo può definirsi contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto che le somme erogate vengano utilizzate per ripianare i pregressi debiti del mutuatario. D'altronde, nel caso di mutuo chirografario, il mutuatario è libero di scegliere come destinare le somme erogate, anche eventualmente per ripianare i propri debiti, essendo tale scelta perfettamente legittima e lecita.
Peraltro, argomenta ancora la Corte, al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.
• Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 4 aprile 2022, n. 497
MINORE
Minore - Dichiarazione di adottabilità - Adozione mite (Cost., articolo 30; Cedu, articolo 8; c.c., articolo 315 bis; legge 4 maggio 1983, n. 184, articoli 1, 8, 15, 44)
La Corte d'Appello di Venezia affronta il tema dell'adozione di un minore sottolineando come, in tale vicenda, si debba tutelare esclusivamente l'interesse di quest'ultimo; di conseguenza, la valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto legittimante la declaratoria del suo stato adottabilità, impone di avere riguardo, piuttosto che ai comportamenti di ciascun genitore, alle possibili conseguenze sullo sviluppo psicofisico della personalità del fanciullo, considerato non in astratto, ma in concreto, cioè in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età ed al suo grado di sviluppo, mentre l'età dei genitori o il livello di maturità o la consistenza intellettiva o cognitiva non rivestono, da soli, ai fini della suddetta valutazione, alcuna specifica rilevanza.
Il Giudice chiamato a decidere sulla dichiarazione di adottabilità del minore in stato di abbandono, in applicazione degli articli 8 CEDU e 30 Cost., nonché degli articoli 1, 8, 15 e 44 della legge n. 184 del 1983 e 315 bis, comma 2, c.c., deve così accertare l'interesse del medesimo a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, costituendo l'adozione legittimante una extrema ratio, cui può pervenirsi nel solo caso in cui non si ravvisi tale interesse.
In questo contesto il modello di adozione in casi particolari ex articolo 44, lettera d), della legge 184/1983 può, ricorrendone i presupposti, costituire una forma di cosiddetta di adozione mite, idonea a non recidere del tutto, nell'interesse del minore, il rapporto tra quest'ultimo e la famiglia di origine. L'adozione mite trova il suo fondamento nella previsione dell'adozione in casi particolari, di cui alla norma dell'articolo 44, lettera d), cit., da intendersi come clausola aperta e di chiusura del sistema.
Tale forma di adozione si struttura in modo completamente differente, sia nei presupposti, che negli effetti, dall'adozione piena o legittimante. Infatti, se quest'ultima è costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello di sangue, con definitivo ed esclusivo inserimento del minore in una nuova famiglia, l'adozione mite, o in casi speciali, crea, da parte sua, un vincolo di filiazione giuridica che si sovrappone a quello di sangue, non estinguendo il rapporto del figlio con la famiglia di origine, pur se l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta all'adottante.
• Corte d'Appello di Venezia, sentenza 5 aprile 2022, n. 3
DONAZIONE
Donazione - Ingratitudine – Revocazione (c.c., articoli 770, 801, 805, 809)
La Corte d'Appello di Brescia si sofferma (tra l'altro) sul tema della revocazione della donazione per ingratitudine. Sulla premessa per cui la donazione (indiretta) a carattere rimuneratorio, in quanto fatta per riconoscenza (articolo 770 c.c.), non è soggetta a revocazione (articolo 805 c.c. in combinato disposto con l'articolo 809 c.c.) si osserva in sentenza come l'ingiuria grave richiesta, ex articolo 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine consista in un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale risentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva.
Si richiede, pertanto, a tal fine la presenza di un contegno di ostilità durevole che non può esaurirsi in un singolo episodio, soprattutto se questo risulti calato in un clima di contrasto sorto per ragioni specifiche.
L'ingiuria grave, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata (ossia resa palese ai terzi), mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbe invece improntarne l'atteggiamento.
L'individuazione di un comportamento ingiurioso del donatario può prescindere da qualsivoglia valutazione circa la legittimità del medesimo, basandosi piuttosto su una valutazione fattuale tratta dal comune sentire circa il suo carattere oltraggioso, contrastante con il sentimento di gratitudine e di stima che invece dovrebbe naturalmente caratterizzarlo. Il giudizio circa la natura di comportamento gravemente ingiurioso, da formularsi tenendo conto delle circostanze ambientali, della qualità e dell'educazione delle parti, e dell'evoluzione sociale deve essere condotto utilizzando quale criterio interpretativo parametri obiettivi.
• Corte d'Appello di Brescia, sezione I, sentenza 6 aprile 2022, n. 429
FALLIMENTO
Fallimento - Imprese soggette – Limiti dimensionali - Accertamento (Rd 16 marzo 1942, n. 267, articolo 1; c.c., articolo 2423)
La Corte d'Appello di Cagliari è chiamata a pronunciarsi quanto all'accertamento del superamento (o meno) dei limiti dimensionali di cui all'articolo 1 Rd n. 267/1942 (L.F.) ai fini della sottoposizione (o meno) dell'impresa interessata al fallimento e al concordato preventivo. Osserva in merito come la dimostrazione del mancato superamento di tali limiti dimensionali di cui comma 2 della citata norma non soffra preclusioni o limitazioni particolari; se pur il bilancio di esercizio rimane il "canale privilegiato" per tale valutazione, ciò va inteso solo nel senso che la sua funzione specifica è proprio quella di rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa a cui fa riferimento, secondo quanto puntualizzato dalla norma dell'articolo 2423, II, c.c..
La verifica della sussistenza dei requisiti di non fallibilità manifesta, in ogni caso, un campo di indagine aperto e disponibile, e pertanto quel che rileva non è l'effettiva sussistenza di un dato, particolare, documento quanto, piuttosto, la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima, comunque questa sia raggiungibile.
E cioè a dire, ritiene la Corte che la verifica dei limiti dimensionali di cui all'articolo 1 L.F. non debba risolversi in un mero e rigoroso controllo formale dei singoli dati indicati nella norma, quanto invece consistere nell'accertamento dell'effettiva e reale situazione della società; con la conseguente possibilità di avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla medesima impresa del cui fallimento si discute, come pure di qualunque altra documentazione, anche proveniente da terzi, che possa nel concreto risultare utile.
• Corte d'Appello di Cagliari, sentenza 6 aprile 2022, n. 9
RAPPORTO DI LAVORO
Rapporto di lavoro – Lavoro autonomo – Lavoro subordinato - Distinzione (c.c., articolo 2222)
Secondo quanto afferma in sentenza la Corte d'Appello di Torino ogni attività umana che sia economicamente rilevante può essere oggetto tanto di un rapporto di lavoro subordinato, quanto di un rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento.
L'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento al potere direttivo di questo ed alle relative esigenze aziendali, mentre altri elementi - come l'osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l'erogazione di un compenso continuativo - possono avere, invece, valore indicativo, ma mai determinante.
L'esistenza del suddetto vincolo deve essere concretamente apprezzata dal Giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che, in sede di legittimità, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto - come tale incensurabile in tale sede se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il Giudice di merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale.
In astratto la distinzione tra il rapporto di lavoro subordinato e il contratto d'opera di cui all'articolo 2222 c.c. appare netta laddove quest'ultima tipologia contrattuale individua il contenuto dell'obbligazione di lavoro del prestatore nel compimento di una determinata opera o servizio senza alcun vincolo di subordinazione. La distinzione, tuttavia, diviene ben più complessa in presenza di rapporti di lavoro che si pongono al confine tra autonomia e subordinazione, i quali, pur possedendo alcuni elementi tipici della subordinazione, rimangono autonomi. In tali casi il criterio fondamentale per distinguere il rapporto di lavoro autonomo da quello subordinato è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
• Corte d'Appello di Torino, sezione lavoro, sentenza 6 aprile 2022, n. 118
SINISTRI STRADALI
Sinistri stradali – Veicolo non identificato – Risarcimento danni – Onere della prova (Dir. CE 30 dicembre 1983, n. 84/5, articolo 1; Dir. CE 16 settembre 2009, n. 2009/103, articolo 10)
Secondo la pronuncia in esame, resa dal Tribunale di Napoli, in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia (o di una querela) contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le Vittime della Strada (F.G.V.S.), né il danneggiato è tenuto ad attivarsi personalmente per identificare il veicolo, in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima.
Nel caso di sinistro causato da veicolo non identificato, dunque, l'obbligo risarcitorio del Fondo di Garanzia nei confronti della vittima - in linea con l'articolo 1, IV, Dir. CE 30 dicembre 1983, n. 84/5, trasfuso nell'articolo 10, I, Dir. CE 16 settembre 2009, n. 2009/103, - sorge non soltanto nei casi in cui il responsabile si sia dato alla fuga nell'immediatezza del fatto, ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima.
Pertanto, la domanda risarcitoria proposta nei confronti del F.G.V.S. dal soggetto che provi di essere rimasto vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo rimasto sconosciuto, non può essere rigettata se dall'istruttoria emerga che l'identificazione del veicolo non è stata possibile per circostanze non imputabili a negligenza della vittima, il che vuol dire che la domanda va rigettata ove la mancata identificazione del veicolo sia ascrivibile ad un difetto di diligenza della parte danneggiata.
• Tribunale di Napoli, sezione X, sentenza 4 aprile 2022, n. 3331
CONDOMINIO
Condominio – Assemblea – Delibere – Impugnazioni (c.c., articoli 1130, 1137; disp. att. c.c., articolo 63; c.p.c., articoli 633, 634, 645)
Secondo il Tribunale di Roma il Legislatore, attraverso le norme di cui agli articoli 1130 e 1137 c.c. e dell'articolo 63 disp. att. c.c., in relazione agli articoli 633 e 634 c.p.c., garantisce preminenza all'interesse della collettività condominiale rispetto a quello dei singoli condòmini consentendo al condominio, che agisca nei confronti del condòmino per conseguire le quote da questi dovute, di ottenere, sulla sola base della delibera approvata e del piano di riparto allegato, un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e titolo per iniziare l'espropriazione forzata non sospendibile con la sola impugnazione. Ciò al fine di consentire al condominio di conseguire in concreto la sua istituzionale finalità di conservazione e gestione della cosa comune nei confronti della collettività dei partecipanti mediante la possibilità di far fronte con regolarità al pagamento delle spese necessarie. Il che postula la puntuale riscossione dei contributi dovuti secondo il piano di riparto approvato.
Con la conseguenza che laddove si proceda, come avviene in sede di decreto di ingiunzione, al recupero di contributi non versati è assai limitato l'ambito entro il quale l'ingiunto può sollevare domande o eccezioni proprio per evitare che il corretto funzionamento del condominio possa essere compromesso dall'introduzione di eccezioni volte a paralizzare il diritto dell'ente di gestione alla rapida e sollecita riscossione dei contributi.
E quindi, sempre secondo il Tribunale capitolino, il merito delle delibere emesse dall'assemblea di un condominio non è sindacabile in sede di opposizione ex articolo 645 c.p.c. come motivo precipuo di doglianza in quanto il Legislatore ha previsto uno specifico e tipico mezzo per l'impugnazione (articolo 1137 c.c.) dei vizi dell'atto frutto della volontà dell'assemblea e dei fatti nello stesso rappresentati.
E, nell'ambito del giudizio ex articolo 645 c.p.c., si potrà pertanto procedere solo alla verifica dell'esistenza e dell'efficacia (nel caso in cui questa sia stata successivamente sospesa o revocata) della delibera di approvazione delle spese e di ripartizione del relativo onere.
In altri termini l'oggetto del giudizio ex articolo 645 c.p.c. deve essere circoscritto all'accertamento dell'idoneità formale (esistenza del verbale) e sostanziale (pertinenza della pretesa azionata alla deliberazione allegata) della documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione e della persistenza o meno dell'obbligazione dedotta in giudizio alla luce di eventuali fatti successivi.
• Tribunale di Roma, sezione V, sentenza 4 aprile 2022, n. 5115
FILIAZIONE
Filiazione – Mantenimento – Figlio maggiorenne (c.c., articoli 147, 148, 337-septies)
Precisa in sentenza il Tribunale di Firenze come l'obbligo di mantenere il figlio non cessi automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protragga, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori.
In tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario, è legittimato iure proprio ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne.
In particolare, la perdurante legittimazione del coniuge già affidatario, in difetto di richiesta di corresponsione diretta dell'assegno da parte del figlio divenuto nelle more maggiorenne, si configura come autonoma, nel senso che il genitore già collocatario resta titolare, nei confronti dell'altro genitore obbligato, di un'autonoma pretesa basata sul comune dovere nei confronti del figlio ai sensi degli articolo 147 e 148 c.c..
L'articolo 337-septies c.c., prevede, infatti, come ipotesi alternativa a quella, ordinaria, del versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, quella conseguente a "diversa determinazione del giudice". Secondo l'adito Tribunale, la "diversa determinazione" che il Giudice può assumere, valutate le circostanze del caso concreto, è anzitutto il versamento del contributo all'altro genitore che si occupi materialmente del mantenimento del figlio, a ciò conseguendo la legittimazione attiva del suddetto genitore.
Poiché, di norma, è il genitore con il quale il figlio abita a provvedere materialmente ai bisogni ed alle necessità del figlio stesso, la coabitazione si configura, nelle ipotesi che più frequentemente ricorrono, come un parametro fattuale di rilevanza indiziaria idoneo a giustificare la deroga alla regola generale della corresponsione diretta della somma a titolo di contributo al mantenimento al figlio maggiorenne.
Il versamento dell'assegno periodico al genitore con cui permane la coabitazione con il figlio maggiorenne rappresenta, perciò, un contributo concreto alla copertura delle spese correnti che egli si trova a dover sostenere mensilmente, spese correnti cui sono e restano comunque entrambi i genitori obbligati ai sensi degli articoli 147 e 148 c.c..
• Tribunale di Firenze, sezione III, sentenza 5 aprile 2022, n. 978
APPALTO
Appalto - Vizi dell'opera - Tutela del committente (c.c., articoli 1667, 1668, 1669)
Il Tribunale di Brindisi, adito in materia di appalto, si sofferma sulla operatività, in presenza di vizi dell'opera, della tutela in favore del committente come riconosciuta ex articoli 1667, 1668, 1669 c.c.. Chiarisce in merito che sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'articolo 1669 c.c., anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purchè tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo. In edilizia – precisa ancora il Tribunale - il rivestimento è applicato agli elementi strutturali di un edificio con finalità di accrescimento della resistenza alle aggressioni degli agenti chimico-fisici, anche da obsolescenza, e atmosferici, svolgendo anche funzioni estetiche; in tale quadro le fessurazioni o microfessurazioni di intonaci (o anche di altri tipi di rivestimento), se non del tutto trascurabili, a prescindere dalla possibilità di dar luogo o no a infiltrazioni, realizzano comunque nel tempo una maggiore esposizione alla penetrazione di agenti aggressivi sugli elementi strutturali, per cui esse - pur se ascrivibili a ritrazione dei materiali - sono prevenute mediante idonee preparazioni dei rivestimenti in senso compensativo e idonea posa.
A prescindere da ciò, peraltro, quand'anche le fessurazioni o crepe siano inidonee a mettere a rischio altri elementi strutturali e quindi impattino solo dal punto di vista estetico e siano eliminabili con manutenzione anche meramente ordinaria, esse - in quanto incidenti sull'elemento pur accessorio del rivestimento (di norma, l'intonaco) - debbono essere qualificate in via astratta, ove non siano del tutto trascurabili, idonee a compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene e, quindi, a rappresentare grave vizio ex articolo 1669 c.c.. Sempre in tema di appalto, infine, sottolinea il Tribunale come non sussista incompatibilità tra gli articoli 1667 c.c. e 1668 c.c., da un lato, e l'articolo 1669 c.c., dall'altro lato; la disciplina dettata dall'articolol 1669 c.c., lungi dal porsi come strutturalmente incompatibile con quella dettata dagli articoli 1667 e 1668 c.c., la integra alla luce del dato formale che la presenza di elementi costitutivi della prima implica necessariamente la sussistenza di quelli della seconda, e del rilievo sostanziale secondo cui la concorrenza delle due garanzie è un risultato conforme alla ratio di rafforzamento della tutela del committente sottesa allo stesso articolo 1669 c.c..
• Tribunale di Brindisi, sentenza 6 aprile 2022, n. 537
MEDIATORE
Mediatore - Provvigione – Affare – Conclusione (c.c., articoli 1755, 2932)
Secondo il Tribunale di Milano, nei giudizi in materia di contratto di mediazione aventi ad oggetto l'accertamento dell'attività di mediazione, e la conseguente condanna al pagamento di provvigioni maturate ai sensi dell'articolo 1755 c.c., è onere del mediatore fornire la prova della conclusione dell'affare e del nesso di causalità tra la sua attività e la conclusione di quest'ultimo.
L'affare è poi da considerarsi concluso ogni qual volta le parti addivengano ad un accordo avente carattere obbligatorio suscettibile di esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 2932 c.c., ritenendosi sufficiente lo scambio di proposta ed accettazione dell'offerta di acquisto laddove esse contengano tutti gli elementi essenziali della compravendita.
La prestazione del mediatore, sempre al fine del maturare il diritto alla provvigione, può ben esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima (o remota) della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata.
Non rileva, poi, se l'affare si sia concluso tra le medesime parti o tra parti diverse rispetto a quelle cui è stato proposto, allorché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte alla quale il contratto fu originariamente proposto e quella con la quale è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto.
• Tribunale di Milano, sezione V, sentenza 6 aprile 2022 n. 3003
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