Immobili

Tripla sanzione al condominio che salta la mediazione senza motivo

L’omissione è anche servita a dare ragione al condomino che aveva fatto causa

di Rosario Dolce

Super risarcimenti e maxi sanzione per il condominio che diserta la mediazione. A dare una lezione esemplare per arginare il malcostume della mancata partecipazione al procedimento deflattivo è il Tribunale di Termini Imerese, con la sentenza 312 del 19 aprile 2022, che ha censurato la condotta del condominio che omette di partecipare al procedimento di mediazione, ricavando così un comportamento concludente per supportare la tesi avversaria. E ha irrogato una tripla condanna pecuniaria: 1) il pagamento del doppio del contributo unificato, 2) il risarcimento del danno da lite temeraria, e, infine, 3) la refusione delle spese di lite.

La causa, introdotta da un condomino, riguardava l'impugnazione di una delibera assembleare ma, naturalmente, doveva svolgersi prima la mediazione. Il condominio non partecipava, senza giustificazione alcuna, e il Tribunale siciliano ha valutato tale condotta sufficiente a corroborare la fondatezza della pretesa di parte attrice, in forza del combinato disposto degli articoli 8, comma 4 bis, del Dlgs 28/2010 e 116 del Codice di procedura civile. L’omessa e ingiustificata mancata partecipazione al procedimento è stata infine ritenuta dal giudicante degna di nota per essere censurata a norma dell'articolo 96 del Codice di procedura civile a titolo di «lite temeraria». La compagine condominiale convenuta è stata così condannata al versamento del doppio del contributo unificato presso le casse erariali in base all'articolo 8, comma 5, del Dlgs 28/2010, come modificato dalla legge 148/2011, e al pagamento della somma di duemila euro a titolo di risarcimento del dannoin favore del condomino che aveva impugnato la delibera. Da ultimo, il provvedimento giudiziale è stato concluso con la condanna alla refusione delle spese di lite secondo il tariffario forense.

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