Largo accordo sulla riforma dell’ergastolo ostativo. E per la prima volta il Parlamento potrebbe completare l’intervento prima della mossa (annunciata) della Corte costituzionale . Ieri la commissione Giustizia della Camera ha approvato il testo, domani verrà dato mandato al relatore e dalla prossima settimana il provvedimento approderà in Aula.

A monte del disegno di legge c’è la pronuncia della Corte costituzionale dell’11 maggio 2021, ordinanza n. 97 , con la quale, in materia di concessione della libertà condizionale, la Consulta da una parte ha riconosciuto, in coerenza con precedenti suoi interventi su alternative alla detenzione, che la mancata collaborazione del condannato all’ergastolo per reati di mafia non può di per sè stessa rappresentare un ostacolo assoluto per l’accesso ai benefici, ma, dall’altro, nella consapevolezza degli effetti di un giudizio di semplice demolizione, ha messo nelle mani della politica la possibilità di un intervento da completare entro un anno.

Scadenza quindi al 12 maggio prossimo e intervento che si compone di 4 articoli, dove si mette, innanzitutto, nero su bianco che benefici previsti dall’ordinamento penitenziario possono essere concessi anche in assenza di collaborazione, ma deve essere dimostrato l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o la loro assoluta impossibilità. Il condannato all’ergastolo dovrà poi produrre elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla semplice dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza, «che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti».

Necessario poi che il condannato al carcere a vita abbia scontato almeno 30 anni di pena prima di potere presentare richiesta per la libertà condizionale.

A decidere sarà sempre un giudice di sorveglianza collegiale e non monocratico, per evitare il rischio la sovraesposizione di poche figure, e andrà sentito il pubblico ministero che retto l’accusa in primo grado, compresa la Procura nazionale antimafia per i reati di sua competenza.

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