Penale

Truffa al medico ospedaliero che non segnala il "debito orario" per l'intramoenia svolta nell'orario di servizio

La mancata marcatura del cartellino non è superata dall'affermato svolgimento di ore aggiuntive non retribuita dall'ospedale

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di Paola Rossi

Condannato il medico che si dedica durante il servizio all'attività privata interna all'ospedale, senza marcare il cartellino delle presenze perché rende impossibile il calcolo, ma soprattutto il recupero del debito orario accumulato nel tempo dedicato alle visite dei pazienti paganti. Non può quindi difendersi dall'accusa di truffa aggravata e continuata il medico ospedaliero se svolge attività intramoenia in orario di lavoro e percependo direttamente il compenso dai pazienti. E la decisione dei giudici di assolverlo dal reato di peculato d'uso continuato, per l'utilizzo di strumenti e materiali ospedalieri, non incide sull'elemento soggettivo del reato di truffa ai danni dell'Azienda sanitaria regionale.

Così la Corte di cassazione, con la sentenza n. 42496/2021, ha respinto il ricorso del medico condannato per la truffa aggravata, che sosteneva di non aver sottratto ore di lavoro in favore dell'ente in quanto ne aveva accumulate altrettante lavorando oltre l'orario di lavoro senza percepire retribuzione per tali prestazioni aggiuntive. La sua asserita laboriosità non incide sull'illegittimo comportamento del medico pubblico che svolge attività privatistica fuori dalle regole di legge. Il regolamento dell'ospedale, che eventualmente consenta l'attività intramoenia in orario di lavoro per casi eccezionali, onera il medico della prova di tale eccezionalità. Inoltre, il ricorrente sosteneva che il regolamento aziendale consentiva ai medici in malattia l'espletamento delle visite private salvo il trattenimento del compenso da parte dell'ospedale, mentre lui stesso era stato sanzionato per le visite private "ospedaliere" effettuate in un suo periodo di malattia. La Cassazione chiarisce che comunque sia si tratterebbe di deroghe illegittime a quanto stabilito dalla legge.

La mancata "strisciata" del badge non può essere giustificata dall'affermato efficientismo del ricorrente che sostiene di non averla effettuata per non perdere tempo a danno dei pazienti sia pubblici sia privati. Pur volendo dare ascolto alla giustificazione del ricorrente emerge come egli non abbia in alcun modo segnalato gli intervalli di tempo interni all'orario di lavoro retribuiti dall'ente pubblico, ma di fatto dedicati ad attività privatistica. Facendo così ad assurgere la certezza il dolo del ricorrente finalizzato a intascare gli incassi dell'attività intramoenia (scontati se pagati direttamente a lui senza versare le somme dovute al Cup).

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