Nelle truffe realizzate attraverso internet o strumenti informatici, la distanza tra autore e vittima può integrare l’aggravante della minorata difesa quando consente all’agente di schermare la propria identità e impedire controlli immediati sull’operazione. In tali casi la modalità della condotta esclude la particolare tenuità del fatto, specie quando il danno patrimoniale non sia di minima entità. La vulnerabilità della vittima deve essere valutata anche con riferimento alle condizioni di luogo create dall’uso del mezzo telematico. La Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, con sentenza 8644 del 2026, chiarisce quindi che la distanza tra autore e vittima, tipica delle truffe online, può determinare un vantaggio per l’agente che rende più difficile l’identificazione e il controllo dell’operazione, una circostanza che giustifica l’applicazione dell’aggravante e di fronte a un danno economico significativo non può inoltre riconoscersi la particolare tenuità del fatto.
Cosa dice il Dl sicurezza
Il Dl 48/2025 (pubblicato l’11 aprile 2025) comunemente noto come “Decreto Sicurezza” ha infatti, sottolinea la Corte, ricollocato la disciplina della truffa telematica, inasprendo le pene e prevedendo la procedibilità d’ufficio. La decisione richiama la disciplina della truffa prevista dall’art. 640 c.p., la circostanza aggravante della minorata difesa di cui all’art. 61 n. 5 c.p. e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. In giurisprudenza sono richiamati precedenti della Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. II, n. 28070/2019 e Cass. pen., sez. II, n. 40045/2021) che riconoscono la configurabilità della minorata difesa nelle truffe online quando la distanza e l’anonimato dell’agente riducono le possibilità di difesa della vittima.
La vicenda
Un imputato è stato condannato nei giudizi di merito per truffa aggravata realizzata tramite strumenti telematici. La condotta consisteva nell’indurre la persona offesa a effettuare un trasferimento di denaro attraverso un sistema di pagamento elettronico, sulla base di informazioni ingannevoli comunicate via mail. La difesa ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo, da un lato, che il fatto avrebbe dovuto essere considerato di particolare tenuità e, dall’altro, che non ricorrevano i presupposti per l’aggravante della minorata difesa. Secondo il ricorrente la vulnerabilità della vittima era stata desunta solo dalle modalità della condotta senza una concreta verifica delle condizioni personali.
La Corte di Cassazione ha respinto tali argomentazioni, osservando, inoltre, che il danno patrimoniale fosse rilevante e che l’azione era stata realizzata sfruttando la distanza tra autore e vittima e la possibilità di celare la propria identità. Queste circostanze avevano posto l’agente in una posizione di vantaggio rispetto alla persona offesa. Il ricorso dell’imputato è stato pertanto dichiarato inammissibile con condanna alle spese.

