La Corte di cassazione, con l'ordinanza in commento, offre l'opportunità di approfondire una tematica di estremo rilievo nell'ambito del diritto dei trust, quale è quella dell'individuazione dei presupposti per la venuta ad esistenza in Capo al beneficiario o ai beneficiari del diritto alla assegnazione finale del fondo o, rispettivamente, della quota di spettanza del fondo in trust, in via anticipata rispetto al termine finale del trust stabilito nell'atto istitutivo.

Corte di cassazione - Sezione I civile - Ordinanza 4 maggio 2026 n. 12518

LA MASSIMA

Trust - Legge regolatrice - Jersey Trust Law 1984 - diritto del beneficiario alla liquidazione del fondo in trust - Presupposti - Regola Saunders v Vautier - recepimento della regola dall'art. 43 (3) della Jersey Trust Law 1984 - possibilità di scioglimento solo parziale del trust - non sussiste - necessità della concorde volontà dei beneficiari di porre fine al trust - sussiste - previsione dell'atto istitutivo del potere di anticipazione del trustee - comporta riconoscimento del diritto incondizionato alla liquidazione della quota da parte del singolo beneficiario - non sussiste - cedevolezza dell'atto istitutivo rispetto a norme inderogabili della legge regolatrice - sussiste - norma della legge regolatrice confliggente con previsioni dell'atto istitutivo - non sussiste. (Jersey Trust Law 1984, artt. 43 (3), 38 (5))

L'articolo 43 (3) del Jersey Trust Law 1984 secondo il quale «Fatti salvi i poteri del tribunale ai sensi del paragrafo (4) e indipendentemente da quanto previsto nell'atto di trust, se tutti i beneficiari sono in essere e sono stati accertati... essi possono richiedere dl trustee di porre fine al trust e di distribuire i beni del trust tra di loro», laddove fa coincidere la distribuzione delle quote con la cessazione del trust, non può che essere interpretato in senso ostativo alla possibilità di uno scioglimento solo parziale dello stesso, e quindi evoca una concorde quanto totalitaria volontà dei beneficiari di porre fine al trust che nella fattispecie in esame deve pacificamente escludersi. (Nel caso di specie, l'atto costitutivo stabiliva che nel contrasto tra norme non inderogabili contenute nella legge regolatrice e il disposto dell'atto istitutivo prevale sempre quest'ultimo ed i ricorrenti non hanno individuato alcuna norma inderogabile confliggente con quanto stabilito dall'atto costitutivo, che non prevedeva il "diritto incondizionato" alla liquidazione della quota da parte del singolo beneficiario, ma solo la possibilità di conseguire delle anticipazioni).

La Corte di cassazione, con l'ordinanza in commento, offre l'opportunità di approfondire una tematica di estremo rilievo nell'ambito del diritto dei trust, quale è quella dell’individuazione dei presupposti per la venuta ad esistenza in capo al beneficiario o ai beneficiari del diritto alla assegnazione finale del fondo o, rispettivamente, della quota di spettanza del fondo in trust, in via anticipata rispetto al termine finale del trust stabilito nell’atto istitutivo. La tematica è stata affrontata...

Riproduzione riservata Ⓒ

Argomenti