C’è un rischio che ha accompagnato, fin dall’entrata in vigore del D.lgs 190/2024 (noto come, “Testo Unico FER”), l’intero settore delle rinnovabili: che il nuovo assetto autorizzatorio introdotto dal Testo Unico FER potesse vanificare, nel passaggio dal vecchio al nuovo regime, gli iter autorizzativi avviati nella vigenza del vecchio regime.
È proprio questo rischio che la sentenza n. 167 del 22 gennaio 2026 del TAR Venezia affronta – e per la prima volta scioglie – con una lettura sistematica e non formalistica del regime transitorio introdotto dal Testo Unico FER.
La decisione segna un punto fermo di grande rilievo pratico: il TAR chiarisce che il Testo Unico FER contiene un doppio livello di disciplina transitoria, che va letto in modo coordinato e coerente con i principi di certezza del diritto, affidamento e favor per la transizione energetica.
Nel caso concreto, l’istanza di attivazione della PAS per un impianto fotovoltaico a terra da 12 MW era stata presentata in data 20 dicembre 2024, ma il Comune aveva chiesto integrazioni il 20 gennaio 2025, che la Società aveva riscontrato il 17 febbraio 2025.
Non essendo intervenuto al 30 dicembre 2024 (data di entrata in vigore del Testo Unico FER) il completamento della verifica di completezza documentale, il Comune pretendeva di applicare il Testo Unico FER e, per questa via, escludere l’impianto dalla PAS atteso che la categoria di intervento in area idonea poteva essere assoggettata a PAS solo se inferiore a 10 MW.
L’art. 15 del Testo Unico FER stabilisce che le norme abrogate dall’Allegato D continuano ad applicarsi alle “procedure in corso”, definite come quelle per le quali la verifica di completezza della documentazione risulti compiuta alla data di entrata in vigore del decreto.
Il Collegio, pur rilevando che la PAS non rientra nel perimetro delle “procedure in corso”ex art. 15, ritiene che l’art. 15 non esaurisca il regime transitorio, perché va letto e coordinato con l’art. 1, comma 3, che concede a Regioni ed enti locali 180 giorni per adeguarsi e, nelle more, dispone l’applicazione della disciplina previgente.
La sentenza qualifica l’art. 1, co. 3 come una moratoria applicativa “generale”, finalizzata ad evitare “vuoti” procedimentali e sostanziali e a consentire l’adeguamento operativo (vincoli, modulistica, pianificazione, assetti istruttori).
L’art. 1, co. 3 costituisce dunque una regola generale che, per 180 giorni, mantiene comunque applicabile la disciplina previgente, anche se la procedura non è “in corso” ai sensi dell’art. 15. Con un corollario pratico molto incisivo: nel periodo di moratoria, l’effetto abrogativo del Testo Unico FER resta “sospeso” quanto all’operatività immediata del nuovo regime, proprio per evitare che gli enti debbano applicarlo senza strumenti adeguati. Gli enti locali non possono dunque “saltare” direttamente al nuovo regime ignorando l’ultrattività della disciplina previgente, anche quando la procedura non sia “in corso” ex art. 15.
Il TAR fornisce inoltre l’interpretazione dell’art. 20 co. 8, lett. c-ter, n. 2, d.lgs. 199/2021, stabilendo che la nozione di “stabilimento industriale” debba essere letta in modo non atomistico, valorizzando l’unitarietà funzionale di impianti e infrastrutture.
La sentenza richiama (per rinvio) precedente giurisprudenza del TAR Veneto e arresti del Consiglio di Stato, ribadendo alcuni capisaldi:
- (i) per le aree idonee ex lege l’Amministrazione non può frapporre ostacoli generali e astratti non previsti dal legislatore statale;
- (ii) la regolazione territoriale regionale/locale deve muoversi nella cornice dell’art. 20 d.lgs. 199/2021, evitando effetti espulsivi e mantenendo una disciplina cedevole rispetto ai principi omogenei statali;
- (iii) un regime differenziale sulle aree agricole di pregio “generalmente escludente” per il FV contrasta con l’art. 20 (commi 1, 6 e 8)
- (iv) anche in presenza di pianificazione o classificazioni locali, occorre una motivazione rafforzata, con valutazione specifica della tipologia di impianto e del contesto.
La sentenza n. 167/2026 del TAR Venezia è destinata ad assumere un rilievo che travalica ampiamente il caso concreto, proiettandosi come precedente guida nell’attuale e mutevole quadro normativo delle fonti rinnovabili. La sua portata applicativa appare, anzi, destinata ad ampliarsi proprio alla luce delle recenti modifiche intervenute sul TU FER, prima con il decreto correttivo (D.lgs 178/2025) e poi con il d.l. 175/2024, come modificato in sede di conversione.
Tali interventi hanno infatti rimodellato ancora una volta le categorie di aree idonee e ridefinito il perimetro degli interventi assoggettabili a PAS, incidendo in modo significativo sugli equilibri tra semplificazione procedimentale, pianificazione territoriale e tutela degli interessi coinvolti.
In questo contesto di continua stratificazione normativa, il principio affermato dal giudice – secondo cui la perdita del regime semplificato non comporta la caducazione delle PAS presentate nel periodo transitorio – si presta a trovare applicazione in tutte quelle fattispecie oggi esposte agli effetti delle nuove modifiche, evitando che l’ennesimo riassetto del quadro regolatorio produca incertezza, discontinuità procedimentale e compressione dell’affidamento degli operatori.
Proprio per questo, la sentenza è destinata a diventare un riferimento obbligato nel contenzioso e nella prassi amministrativa dei prossimi mesi.
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*Avv. Germana Cassar, Partner DLA Piper

