La recente pronuncia del Consiglio di Stato n. 1986 dell’11 marzo 2026 ribadisce l’applicabilità, anche al procedimento di composizione del dissenso tra amministrazioni statali di competenza del Consiglio dei Ministri, dell’obbligo generale di conclusione dei procedimenti amministrativi con atto espresso e nel rispetto dei termini di legge previsti dall’art.2 della l.n.241/1990.
L’inadempimento rispetto a tale obbligo è superabile mediante ricorso giurisdizionale proposto entro il termine di decadenza di 12 mesi dalla scadenza del termine per provvedere. Decorso il termine decadenziale senza l’utile radicamento del giudizio, il privato rimane privo di tutela nei confronti dell’inerzia della pubblica amministrazione, salva la possibilità (sussistendone i presupposti) di presentare una nuova istanza, rinunciando alla precedente.
L’arresto giurisprudenziale in commento è particolarmente interessante, dal momento che si pone in aperto contrasto con la posizione di parte resistente volta a sostenere che, “i criteri validi per i procedimenti amministrativi ordinari e in particolare quelli relativi alle tempistiche di svolgimento e conclusione degli stessi” non risulterebbero applicabili ai procedimenti attivati dal Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’art. 5 comma 2 lett. c-bis) della l.n.400/1988, in quanto comportanti “assunzione di una decisione, da parte del consiglio dei Ministri, di alta discrezionalità amministrativa – che richiede un complesso bilanciamento dei vari interessi costituzionali coinvolti”.
In particolare, il Consiglio di Stato accoglieva pienamente la tesi proposta in via principale da parte ricorrente la quale, pur riconoscendo “la peculiarità della deliberazione, che rappresenta un atto di alta amministrazione” riteneva in ogni caso che, “la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel contesto del procedimento di superamento del dissenso, sarebbe comunque chiamata ad operare come una ordinaria pubblica amministrazione” e che, “il provvedimento di cui all’art. 5 [n.d.r. comma 2 lett. c-bis della l.n.400/1988] si pone a valle di un procedimento amministrativo (di VIA, nel caso di specie) per cui la pubblica amministrazione è tenuta ad adottare un provvedimento finale espresso di VIA che, in assenza di termini perentori normativamente previsti per la conclusione del procedimento di concertazione da parte del Consiglio dei Ministri, dovrebbe concludersi nel termine generale di 30 giorni previsto in via generale dall’art. 2 comma 2 della l.n.241/1990 per gli atti delle amministrazioni statali.”
Contrariamente a quanto affermato dalla sentenza del TAR Sardegna oggetto di riforma, infatti, il Consiglio di Stato afferma inequivocabilmente che “dalla natura di atto di alta amministrazione non discende una deroga alla configurabilità di un obbligo di provvedere” e, dando atto della natura di alta amministrazione dell’atto conclusivo del procedimento (ma contemporaneamente sottolineando l’acclarata sottoposizione del procedimento de quo alla disciplina generale prevista per del procedimento amministrativo dalla l.n. 241 del 1990) conclude ritenendo congruo nel caso di specie “il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo con la deliberazione del Consiglio dei ministri” considerata proprio “la delicatezza della valutazione che il Consiglio dei Ministri è chiamato a fare”.
La vicenda in commento evidenzia come sia importante, in particolare per gli operatori del settore energie rinnovabili, essere consapevoli che il silenzio della Pubblica Amministrazione (compreso nel peculiare procedimento instaurato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la composizione dei contrasti tra le diverse Pubbliche Amministrazioni coinvolte nell’istruttoria) è illegittimo e costituisce silenzio-inadempimento, quando viola l’obbligo di provvedere nei termini stabiliti dalla legge per la conclusione del procedimento stesso.
È necessario inoltre considerare che, l’azione giudiziaria che il nostro sistema prevede per la tutela del privato dal silenzio inadempimento della Pubblica Amministrazione va esperita entro il termine di decadenza di 12 mesi, calcolato dalla scadenza del termine per provvedere, senza che gli eventuali solleciti a provvedere acquisiscano efficacia interruttiva e/o sospensiva del decorso del termine di decadenza annuale.
Ciò significa che, per ottenere tutela rispetto all’inerzia dell’amministrazione silente, il privato è tenuto ad attivarsi in tempi congrui e, nel caso in cui non lo facesse, o lo facesse tardivamente, perderebbe la possibilità di ottenere una sentenza favorevole e si ritroverebbe esposto sine die all’inerzia della Pubblica Amministrazione, salva la possibilità (sussistendone i presupposti) di presentare una nuova istanza, rinunciando alla precedente.
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* Prof. Avv. Giuseppe La Rosa, Partner e Head del Dipartimento di diritto amministrativo e pubblico e Avv. Paola Bologna, Counsel presso il dipartimento di diritto amministrativo - Eversheds Sutherland

