L’aula del Senato ha approvato all’unanimità (140 i voti favorevoli) il ddl costituzionale sulla tutela delle vittime di reato. Il provvedimento, approvato in seconda deliberazione da palazzo Madama, torna all’esame della Camera per il via libera definitivo.

Il testo che si compone di un unico articolo prevede che all’articolo 24 della Costituzione, dopo il secondo comma venga inserito il seguente: «La Repubblica tutela le vittime di reato».

Come noto, l’articolo 24 riconosce il diritto di difesa. In particolare, ricostruisce il dossier, si stabilisce che tutti hanno diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (primo comma); che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (secondo comma); che sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione (terzo comma); che la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari (quarto comma).

La nuova disposizione, dunque, si collocherà tra il diritto inviolabile di difesa e la garanzia dell’accesso alla giustizia per i non abbienti, facendo slittare al quarto e al quinto comma le due previsioni attualmente contenute nel terzo e nel quarto.

Inizialmente, tutti i quattro disegni di legge collocavano la novella entro l’articolo 111 della Costituzione. Con lo spostamento nell’articolo 24 della Costituzione invece, spiega la Relazione, “si è inteso profilare una dimensione della tutela non esclusivamente racchiusa entro il perimetro del processo penale o civile, onde coprire un maggior ventaglio di fattispecie e contenuti”. 

“C’è stata una larga convergenza sull'obiettivo di riconoscere esplicitamente in Costituzione il dovere della Repubblica di tutelare le vittime di reato, colmando una lacuna simbolica e giuridica del nostro ordinamento e rafforzando, così, l’impegno delle istituzioni verso politiche di assistenza, protezione e sostegno alle vittime”, commenta il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin.

“Il percorso parlamentare ha evidenziato all’inizio un delicato problema di equilibrio costituzionale. Nella formulazione originaria - ha spiegato Zanettin -, la riforma interveniva sull'articolo 111 della Costituzione, dedicato ai principi del giusto processo. Ma quella collocazione avrebbe potuto alterare l'equilibrio tra le parti del processo penale. Il garantismo processuale non rappresenta una tutela del colpevole, ma una protezione del cittadino nei confronti del potere punitivo dello Stato. Da qui è maturata la soluzione, largamente condivisa, di collocare il riferimento alla tutela delle vittime nell'articolo 24, dedicato ai diritti e alle garanzie di tutela giurisdizionale”.

Quanto all’espressione "vittima di reato", il Dlgs 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia del processo penale), nell’ambito della disciplina della giustizia riparativa, definisce vittima del reato, “la persona fisica che ha subìto direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona” (articolo 42, comma 1, lettera b)).

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