Professione e Mercato

Un nuovo esame di abilitazione tutto incentrato sulla regolarità delle prove

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di Nicola Graziano

È in “Gazzetta” il decreto ministeriale Giustizia del 25 febbraio 2016 n. 48 recante la complessa e articolata disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali.

Inquadramento generale - Già il titolo del regolamento racchiude in sé tutto il senso delle importanti novità contenute negli undici articoli in cui lo stesso si snoda e fin da adesso giova ricordare che mantenere e incrementare gli standard qualitativi dell'Avvocatura italiana, così incidendo in termini positivi sul funzionamento concorrenziali del mercato delle libere professioni, è il dichiarato obiettivo che ha ispirato la redazione del regolamento emesso dal ministro della Giustizia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, comma VI, della legge n. 247 del 2012 recante la nuova disciplina della professione forense.

In via generale va subito sottolineato che la normativa secondaria disciplina, fatta eccezione che per gli aspetti specificamente regolati in sede primaria dalla legge 247/2012, tutte le fasi della procedura di esame, dalla presentazione delle domande fino al rilascio del certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati, ivi compresa la liquidazione dei compensi dei Commissari e degli altri soggetti coinvolti nel procedimento che costituisce un aspetto indefettibile ai fini dello svolgimento dell'esame.

Regolarità delle prove, con particolare riferimento alle regole sul corretto e uniforme svolgimento delle prove sia scritte che orali, con conseguente serietà della selezione dei candidati in chiave di spiccata professionalità in modo da certificare le necessarie competenze tecniche richieste a chi si accinge a svolgere la professione forense, sono le linee direttrici su cui viene costruito l'intero procedimento di abilitazione che, se concluso con esito positivo, porta al rilascio da parte della Commissione (o della Sottocommissione) distrettuale del certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati il quale, come opportunamente precisa l'articolo 9 del Regolamento che non fa altro che ripetere il contenuto del comma IX dell'articolo 47 della legge professionale, conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.

Tale ultima disposizione è di notevole importanza perché chiarisce, in via definitiva, che non esiste alcun termine di decadenza per la iscrizione all'albo, ogni qual volta che, superato l'esame di abilitazione, per qualsiasi motivo, personale o professionale, si dovesse decidere di non procedere immediatamente all'iscrizione stessa (per esempio sussistendo una temporanea causa di incompatibilità di cui all'articolo 18 della legge 247/2012).

In effetti l'articolo 17 della appena citata legge professionale prevede che, tra i requisiti per l'iscrizione all'albo, ci sia quello del superamento dell'esame di abilitazione (comma I, lettera b) ) ma è evidente che, nonostante che in una prima versione dell'articolo 17 fosse stato previsto che ci si potesse iscrivere all'albo soltanto nei 5 anni dopo il superamento dell'esame, una volta acquisito tale diritto per effetto della chiusura del procedimento per l'abilitazione all'esercizio della professione forense lo stesso si conserva senza potersi immaginare una (evidentemente incostituzionale) previsione di decadenza dal diritto alla iscrizione.

Ciò premesso in via preliminare, giova analizzare le singole norme del Regolamento per evidenziare le principali novità della normativa che di fatto abroga la vecchia disciplina in materia, potendosi tralasciare ogni commento all'articolo 1 del citato Regolamento che, nel delimitare l'oggetto della disciplina che contiene, rinvia quanto alla definizione di Commissione centrale, Commissione distrettuale e Sottocommissione distrettuale ai primi tre commi dell'articolo 47 della legge 247/2012 inverando quel rapporto tipico in cui si snoda la relazione tra normativa primaria e secondaria di attuazione.
Si può solo osservare che la previsione di componenti provenienti dallo stesso mondo professionale è la garanzia di una idonea attività di valutazione tecnica delle prove nell'ottica dei criteri individuati proprio dall'articolo 46, comma VI, della legge professionale forense e ai quali si rinvia in seguito.

La presentazione delle domande - La procedura per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense ha inizio con l'emanazione del decreto del ministro della Giustizia con cui vengono indetti gli esami di Stato e fissate le modalità di presentazione della domanda che, come previsto dall'articolo 2 del regolamento, può (ma non deve) essere presentata anche con modalità telematiche nel rispetto della normativa vigente.

Detta norma statuisce in particolare che spetta a ciascuna Commissione distrettuale l'indicazione dei luoghi e delle date per la consegna dei testi di legge che va comunicata almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte che viene fissato con decreto del ministro della Giustizia con cui egli indice gli esami almeno novanta giorni prima della data di inizio delle prove (così il Dm 12 agosto 2015 n. 143, emesso ai sensi dell'articolo 47, comma VII, della legge professionale).

Spetta quindi alle Commissioni distrettuali il compito, davvero molto arduo nei Distretti in cui vi è un notevole afflusso di candidati, di porre in essere operazioni di controllo a un significativo numero di candidati, individuati secondo criteri casuali come fissati dalla Commissione centrale, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte ovvero la collocazione di ciascun candidato in un tavolo separato individuato in modo casuale, previa definizione da parte della Commissione distrettuale delle modalità per l'assegnazione casuale del tavolo stesso a ciascun candidato entro il giorno precedente la data fissata per la consegna dei testi di legge.

La prassi chiarirà l'efficacia della previsione circa il tempo della consegna dei testi di legge ammessi in un giorno diverso rispetto alle date di svolgimento delle prove laddove si prevede che per ogni candidato deve essere apposto, sulla prima copertina dei testi di legge ammessi, il timbro di riconoscimento della Commissione distrettuale, la data in cui è effettuato il controllo e il visto di uno dei suoi componenti (articolo 46, comma VII, legge 247/2012).

La previsione secondo cui le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali rende centrale la sopra detta disciplina di controllo anche se va precisato che con precedente decreto milleproroghe, incidendo sull'articolo 49 della legge professionale, si è statuito che la riforma dell'esame di avvocato viene rinviata all'anno 2017, con ciò condizionando l'immediata applicazione anche del decreto in commento che quanto allo svolgimento delle prove scritte e alla loro correzione richiama espressamente proprio l'articolo 49 sopra citato.
Resta ferma, quindi, la possibilità per questo anno in corso (esami di abilitazione anno 2016) di applicare le norme previgenti che disciplinano lo svolgimento del procedimento di abilitazione, compresa anche la norma che consente di consultare durante l'esame i codici annotati e commentati esclusivamente con la giurisprudenza. Lo stesso dicasi, ovviamente, anche per le cinque materie della prova orale e le regole ancora vigenti che ne regolano la scelta a cura del candidato.

L'articolo 2 poi risolve il problema della partecipazione agli esami dei praticanti che abbiano compiuto la pratica entro il giorno 10 del mese di novembre perché si prevede espressamente che è consentita la produzione del certificato di compiuta pratica dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ma non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte. In tal caso potrebbe risultare ultronea la previsione di fissare nel decreto di indizione degli esami come data di presentazione delle domande l'11 novembre essendo definita normativamente la procedura di deposito della domanda con riserva di integrare la stessa con il certificato di compiuta pratica che i Consigli dell'Ordine competenti potranno rilasciare entro il termine sopra indicato.
Spetta, e non poteva essere altrimenti, alle singole Commissioni distrettuali la verifica della ammissibilità delle domande, la formazione degli elenchi degli ammessi e la pubblicazione tramite il sito del ministero della Giustizia degli elenchi e, ove possibile, la comunicazione della ammissione ad ogni singolo candidato a mezzo Pec e, in via del tutto residuale, anche a mezzo posta raccomandata.

Svolgimento, correzione e valutazione delle prove scritte - Gli articoli 3, 4 e 5 del regolamento in commento sono dedicati a disciplinare in modo del tutto puntuale il procedimento di svolgimento, correzione e valutazione delle prove scritte ai quali certamente può rinviarsi per i singoli dettagli procedimentali.
In questa sede ci si deve però necessariamente soffermare su alcuni tratti di assoluta novità della disciplina secondaria che si interseca con le previsioni contenute nell'articolo 46 della legge 247/2012 rubricata proprio «Esame di Stato» che, come in passato, si articola in tre prove scritte e una prova orale.

Orbene, si prevede che le tematiche su questioni in materia regolata dal codice civile e dal codice penale di cui all'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), della legge forense devono essere formulati in modo da consentire al candidato di sviluppare un parere motivato in relazione a un caso concreto, affrontando gli eventuali profili di interdisciplinarietà, approfondendo i fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati e accennando in ordine agli orientamenti giurisprudenziali che concorrono a delinearne la struttura essenziale, laddove la tematica di cui all'articolo 46, comma 2, lettera c), della legge sopra citata, deve essere formulata in modo da permettere al candidato di dimostrare la conoscenza del diritto processuale, la sua applicazione pratica, le tecniche di redazione dell'atto, nonché la specifica capacità di versare nell'atto conoscenze generali di diritto sostanziale, unitamente alla dimostrazione di una adeguata capacità argomentativa.

Indicazioni che, a giudizio di chi scrive, si concretizzano in un elaborato che debba tener conto in particolare dell'inquadramento teorico delle questioni da affrontare che porti alla emanazione di un parere scritto sul caso concreto, anche alla luce dei principali arresti giurisprudenziali in modo da poter soddisfare pienamente quei criteri di valutazione delle prove scritte (e anche orali) che sono indicati nel comma VI dell'articolo 46 che sono - ed è bene ricordarlo anche in questa sede:
a) la chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

Del resto la Commissione esaminatrice a tali ultimi criteri dovrà ispirarsi per la valutazione tecnica delle prove scritte ed esprimere il proprio giudizio attraverso punti di merito, mentre del tutto inevitabile è sembrata la previsione di imporre la succinta motivazione della valutazione negativa attribuita dalla Commissione a un elaborato (articolo 5, comma VII, del regolamento), al fine di assicurare al candidato e al giudice amministrativo (in caso di ricorso ovviamente) di conoscere e valutare l'iter argomentativo seguito dalla Commissione stessa.

Il Legislatore ha anche stabilito che cambiano i punteggi necessari per essere ammessi agli esami orali stabilendo che per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della Commissione d'esame dispone di dieci punti di merito e che alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova (oggi invece è richiesto un minimo di 30 punti per sole due prove per una somma di punti non inferiore in ogni caso a 90).

Nell'articolo 3 del decreto in commento si rinviene una complessa e dettagliata procedura volta a garantire la segretezza dei temi, la cui consegna al Presidente della Commissione distrettuale avviene mediante Pec e con l'ausilio di tecniche di crittografia.
A tale complessa disposizione fanno da pendant quelle contenute nell'articolo 4 che, con stretto riferimento alle modalità di svolgimento delle prove scritte dettano stringenti norme organizzative per garantire la regolarità delle prove e l'effettiva parità tra i candidati (tra queste si segnalano la schermatura dei locali di svolgimento dell'esame, l'obbligo dei candidati di sottoporsi ai controlli da parte del personale di vigilanza con conseguente esclusione del candidato che a ciò si rifiuti, la custodia, da parte del personale di vigilanza, degli oggetti dei candidati che non possono essere introdotti nei locali d'esame - ad esempio borse e altri contenitori, carta da scrivere, appunti, libri non autorizzati, testi di legge, testi informatici e strumenti di telecomunicazione, la già sopra ricordata disposizione secondo cui al candidato deve essere assegnato un tavolo separato con criteri casuali, l'impossibilità per il candidato di partecipare all'esame una volta iniziata la dettatura, l'obbligo di usare la carta col timbro della Commissione, l'inserimento degli elaborati e della busta piccola chiusa all'interno della busta grande col sigillo della Commissione, le regole obiettive del raggruppamento delle Corti d'appello con un numero di candidati maggiore a Corti d'appello con un numero analogo di candidati con riferimento agli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di Corte di Appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti).

Infine per evitare fughe di notizie viene impedito ai membri della Commissione e ai segretari di uscire dai locali sede di esame dopo la dettatura del tema, così che se nel corso delle prime 3 ore dall'inizio della dettatura gli stessi si allontanano, non possono più rientrare.
Del resto la legge 247/2012 (articolo 46, comma X) prevede una specifica figura di reato per chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo a uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto, laddove per i fatti appena descritti i candidati sono denunciati al Consiglio distrettuale di disciplina del Distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di ordine disciplinare di sua competenza.
A tal fine un ruolo di notevole deterrenza possono svolgere gli Ispettori eventualmente nominati per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte e orali (articolo 47, comma VIII).
Raggiunge tale finalità anche la disciplina contenuta nell'articolo 3 che prevede l'invio dei temi nell'arco temporale compreso tra i centoventi e i sessanta minuti precedenti l'ora fissata per l'inizio di ciascuna prova scritta, essendo previsto dalla legge (articolo 46, comma VII) che le prove devono iniziare, previo appello dei candidati, in tutte le sedi alla stessa ora; dalla dettatura della traccia sono concesse sei ore per la consegna degli elaborati.

Le prove orali - Anche il procedimento di svolgimento delle prove orali presenta rilevanti novità sia di carattere sostanziale che di carattere procedurale.

Quanto al primo aspetto esso è relativo al contenuto della prova che viene disciplinato dal comma III dell'articolo 46 della legge che stabilisce che nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale che quindi, rispetto alla normativa attuale e in vigore come sopra detto anche agli esami indetti per l'anno 2016, dal 2017 diventeranno obbligatorie mentre alle stesse andranno aggiunte altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario e internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario.

Relativamente alle novità procedurali forse un po' troppo macchinoso è da ritenere il sistema con il quale si prevede di assicurare la massima trasparenza delle prove orali avendo il Ministero previsto di superare l'attuale disparità di trattamento tra i candidati in relazione al distretto di appartenenza con la previsione di un tempo minimo di durata della prova orale (non meno di quarantacinque minuti e non massimo di sessanta minuti), laddove al candidato vengono rivolte domande individuate mediante estrazione svolta con modalità informatiche tra quelle contenute in un apposito data base, anche se poi si possono rivolgere al candidato stesso domande di approfondimento.

In particolare, una volta predisposto il calendario delle prove orali (che hanno inizio tra il ventesimo e il trentesimo giorno successivo al compimento delle operazioni di correzione) e data comunicazione dello stesso ai candidati del primo e del secondo appello, si prevede la possibilità di presentare istanza di rinvio della prova orale solo per gravi motivi che, se consistono in motivi di salute, possono far prevedere l'effettuazione della visita fiscale domiciliare secondo le disposizioni relative al controllo dello stato di malattia dei pubblici dipendenti. In ogni caso, se l'istanza di rinvio è accolta, la prova deve essere svolta entro dieci giorni dalla data di cessazione dell'impedimento come documentato.
Successivamente all'illustrazione della prova scritta, al candidato, come detto, sono rivolte le domande individuate mediante estrazione svolta con modalità informatiche tra quelle contenute in un apposito database alimentato a norma dell'articolo 7, comma 1 del Regolamento, ma, come già ricordato, ogni componente della Commissione o della Sottocommissione può rivolgere al candidato domande di approfondimento dell'argomento oggetto della domanda estratta, volte a verificare l'effettiva preparazione dello stesso.
Al termine di ciascun colloquio la Commissione procede alla valutazione del candidato, distintamente per ogni materia, precisandosi che per la prova orale, ogni componente della Commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame e che sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia. Anche per la prova orale, quando è valutata negativamente, se ne deve dare motivazione, nel verbale che viene redatto, dalla quale devono risultare gli elementi posti a base del giudizio.

Dall'articolo 6 in esame si ricava che il database e il programma informatico di estrazione delle domande sono realizzati, entro un anno dalla pubblicazione del decreto nella “Gazzetta Ufficiale”, dalla direzione generale per i sistemi informativi e automatizzati del ministero della Giustizia, che si avvale della Commissione permanente di cui all'articolo 7, comma 2, del Regolamento.
Questa ultima norma prevede un sistema di alimentazione del data base stabilendo che ognuna delle commissioni e delle sottocommissioni distrettuali, entro quindici giorni dalla conclusione delle prove orali, formula un congruo numero di domande per ciascuna materia d'esame e il segretario provvede al loro inserimento nel database.
Si prevede, inoltre, molto opportunamente una disciplina che tiene conto che per motivi tecnici la normativa relativa al data base delle domande, non può essere di immediata applicazione per cui si indica che le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 6 si applicano a decorrere dalla terza sessione di esame che si svolge successivamente alla pubblicazione sul sito del medesimo ministero del decreto del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del ministero della Giustizia, che effettuato il collaudo del sistema, attesta la piena operatività del data base (articolo 6, comma VI, del Regolamento).
Questa ultima disposizione di non applicazione immediata della disciplina di cui sopra va coordinata con la disciplina transitoria per lo svolgimento della prova orale di cui all'articolo 8 che mira ad attuare però la regola della trasparenza e della uguaglianza fin dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni.
In effetti il comma I stabilisce che le Commissioni debbano predisporre un congruo numero di domande da cui il candidato estrae manualmente quelle sulle quali deve rispondere con decorrenza dalla sessione di esame successiva alla scadenza del termine previsto dall'articolo 49 della legge 247/2012 (cioè dalla sessione di esame del dicembre 2017 considerato il sopra detto decreto milleproroghe) e fino al pieno funzionamento del database come attestato dal citato decreto direttoriale.
Il comma II, prevede che la disciplina del comma I si applicherà anche per le prime due sessioni di esame successive alla pubblicazione del decreto direttoriale che attesta la pena operatività del database.
Infine in base al comma III è solo a partire dalla terza sessione di esame successiva alla pubblicazione del citato decreto direttoriale che le domande rivolte al candidato saranno individuate con l'estrazione a sorte con modalità informatiche tra le domande contenute nel database.
Anche al fine di rendere effettivo il sistema sopra delineato l'articolo 10 del Regolamento in commento, nel disciplinare in modo puntuale e dettagliato le regole per la determinazione dei compensi ai componenti effettivi e supplenti della Commissione e delle Sottocommissioni distrettuali, dei segretari effettivi e supplenti e del personale preposto alla vigilanza, prevede al comma VI, limitatamente al compenso dei componenti delle Commissioni e del segretario che questi non possono essere liquidati in assenza di un'attestazione di quest'ultimo da cui risulti l'inserimento delle domande nel database come sopra disciplinato e nel rispetto dei tempi ivi indicati.

Regime delle abrogazioni e disciplina transitoria - Fermo restando quando sopra chiarito in merito al decreto Milleproroghe (articolo 2–ter del decreto legge n. 192/2014 convertito dalla legge 11/2015) che ha inciso direttamente sull'articolo 49 della legge 247/2012 che reca la disciplina transitoria per l'esame prevedendo che l'entrata in vigore della nuova procedura è prorogata di 4 anni e quindi fino al febbraio 2017 con ciò rendendola applicabile alla sessione di esami indetta per il mese di dicembre 2017, va osservato che il combinato disposto delle norme che regolano lo svolgimento, la correzione e la valutazione delle prove scritte e orali, e ancor prima che dettano le regole per la presentazione della domanda di partecipazione all'esame di abilitazione, produce, una volta entrato in vigore, effetti abrogativi rispetto alla disciplina previgente.

Si tratta, in particolare, di abrogazione tacita per nuova disciplina della materia, che ricorre tutte le volte in cui viene emanata una serie di disposizioni che, per un'intera materia, cioè per un insieme di fattispecie tra loro connesse, dettano una nuova disciplina - almeno in parte difforme, ma non necessariamente incompatibile - rispetto a quella già dettata con una o più disposizioni antecedenti.

Si attende quindi il debutto del nuovo esame di abilitazione per l'anno 2017 mentre per quanto riguarda le modalità di svolgimento della prova orale bisognerà attendere ulteriormente la completa attuazione della normativa come descritto in precedenza con riferimento all'articolo 8 del Regolamento che detta misure transitorie e graduate nel tempo per lo svolgimento della prova orale a pieno regime.

Decreto del ministero della Giustizia 25 febbraio 2016 n. 48

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