Famiglia

Urgente una tutela giuridica adeguata

Una volta fatto il figlio all’estero, il problema non è risolto bensì è appena all'inizio

di Andrea Gragnani

La legge che ha introdotto le unioni civili nel nostro ordinamento giuridico ha lasciato volutamente fuori la questione della filiazione, che si presentava divisiva sotto il profilo politico al punto da compromettere l'approvazione in Parlamento dell'intere legge.

La questione è semplice sotto il profilo del suo inquadramento e risiede nel fatto che le coppie omosessuali non sono in grado di generare, al loro interno, un figlio naturale che sia biologicamente figlio di entrambi i partner, mancando ogni volta, a seconda del sesso della coppia, il gamete maschile o femminile, con la conseguenza che si deve ricorrere, per quello opposto alla coppia, a un donatore esterno e si devono utilizzare le tecniche di fecondazione assistita, nonché per le coppie maschili anche alla “gestazione per altri” (meglio nota, nel linguaggio comune, come “affitto dell’utero”). Sennonché, tale ricorso è vietato dalla legge alle coppie omosessuali, che in Italia non hanno alcun accesso alle tecniche di fecondazione assistita e men che meno alla donazione eterologa (inizialmente vietate anche alle coppie eterosessuali e poi consentita solo a seguito di un intervento della Corte costituzionale), per non dire della gestazione per altri, che in Italia è vietata a ogni genere di coppia.

Naturalmente, le donne, recandosi all’estero, possono agevolmente superare il problema per almeno una di esse, poiché una volta che il figlio è nato il rapporto di filiazione con la madre che lo ha generato non può essere contestato e lo stesso entra in Italia, ufficialmente e lecitamente, come figlio di quella madre. Ma il problema resta per la partner della madre biologica, che con quel figlio non ha alcun rapporto di sangue e quindi non lo può riconoscere, perché il riconoscimento presuppone la maternità biologica, con la conseguenza che secondo la legge italiana può solo adottarlo, essendo l’adozione l'unico modo di instaurare un rapporto di filiazione con un figlio non biologico. Ma ciò richiede necessariamente il vaglio di un giudice, che deve verificare se ricorrono i presupposti di legge per le adozioni in casi particolari. A ciò si riferisce il tema dell’ adozione del figlio del partner, per la quale i movimenti omosessuali avrebbero auspicato una sorta di automatismo di legge, mentre nel nostro ordinamento l’adozione richiede sempre un vaglio dell'autorità giudiziaria. Alcuni sindaci hanno cercato di aggirare il problema consentendo il riconoscimento del figlio biologico della partner, ma tali riconoscimenti non hanno alcun valore giuridico. Quindi al momento, in Italia, non si può fare nulla. Quanta poi alle coppie maschili, il problema è superabile solamente con la gestazione per altri, anche in questo caso recandosi all’estero stante il divieto italiano, che per costi e difficoltà non è certo una soluzione agevole.

Sennonché, una volta fatto il figlio all’estero, il problema non è risolto bensì è appena all'inizio, sia per le coppie maschili che hanno ricorso alla gestazione per altri e che nello stato estero hanno costituito un valido rapporto di figliazione con il figlio, sia per le coppie femminili che hanno ricorso solamente a una fecondazione assistita ed eterologa (con però a volte anche la complicazione di fecondazioni incrociate di una partner con l’ovulo dell’altra, visto che per la legge colei che partorisce è la madre del bambino, mentre in questa ipotesi lo sarebbe anche colei che ha fornito l’ovulo).

La domanda, in tutti questi casi, è cosa entra in Italia, considerato che almeno per le coppie maschili è sempre certo che uno dei due padri non è il padre biologico, mentre per le donne l’ipotesi residuale sopra accennata di fecondazioni incrociate sussiste fermo restando che il nostro ordinamento non consente il riconoscimento da parte di due madri. L’ordinamento, se si forma all’estero un atto di nascita che indica come genitori entrambi i partner dello stesso sesso, lo riconosce in Italia anche per il genitore o i genitori non biologici, in assenza di valida adozione, oppure lo rigetta e lo riconosce solo per il genitore biologico? Il tema è ovviamente aperto e al momento non ha trovato una soluzione, però sussiste e non va eluso. Infatti, se pure è vero che con queste pratiche si aggirano i divieti della legge italiana, del riconoscimento e dell’adozione, è altrettanto vero che tali filiazioni esistono e generano figli che necessitano di una tutela giuridica adeguata, soprattutto in un mondo globalizzato come il nostro dove le famiglie in questione potrebbero avere serenamente vissuto per anni nel paese in cui il figlio è nato instaurando con lui un rapporto genitoriale. Si auspica quindi che la politica se ne faccia carico, trovando una soluzione certa, non essendo ammissibile che il tema sia rimesso alla soluzione dell’autorità giudiziaria, che a tale scopo non dispone delle necessarie norme giuridiche.

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