Società

Va attestata la congruità del rapporto di cambio fra le partecipazioni

Necessario anche dimostrare che la liquidazione per il socio che recede è adeguata

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di Angelo Busani

Alla decisione dei soci recante l’approvazione del progetto comune di scissione transfrontaliera si giunge attraverso la preparazione di una cospicua serie di documenti.

Anzitutto il progetto comune di scissione, il quale, in particolare, deve contenere la descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare alla società beneficiaria e della distribuzione delle partecipazioni nella società beneficiaria (ed eventualmente anche nella società scissa) tra i soci della società scissa. Inoltre, nel progetto devono essere riportati i dati sulla liquidazione in denaro offerta ai soci per il caso del loro recesso.

La legge prescrive inoltre che l’organo amministrativo della società italiana partecipante all’operazione deve elaborare una relazione, diretta ai soci e ai lavoratori, che illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici della scissione transfrontaliera e illustra le implicazioni della scissione transfrontaliera per i lavoratori e per l’attività futura della società.

A prescindere dal fatto che la società italiana sia la beneficiaria o la scissa, la legge prescrive che essa deve dotarsi di una relazione di congruità del rapporto di cambio (tra le quote di partecipazione al capitale sociale della società scissa e le quote di partecipazione al capitale della società beneficiaria), redatta da un revisore o da una società di revisione, la quale deve contenere, oltre che il predetto giudizio sulla congruità del rapporto di cambio, anche un parere sulla congruità del valore di liquidazione, menzionato nel progetto di scissione, per il caso che taluno dei soci eserciti il diritto di recesso.

Una volta che i soci abbiano approvato il progetto di scissione, è poi prescritto che al notaio italiano venga richiesto il rilascio del certificato preliminare, nel quale deve essere attestato «il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della scissione».

Il certificato preliminare alla scissione non può essere rilasciato prima di novanta giorni dalla data di deposito nel Registro Imprese del progetto comune di scissione transfrontaliera a meno che non consti:
O il consenso dei creditori della società italiana le cui ragioni di credito abbiano origine anteriore all’iscrizione nel Registro Imprese del progetto comune di scissione transfrontaliera; oppure:
O il pagamento dei creditori che non hanno dato il loro consenso all’operazione; oppure:
O il deposito presso una banca delle somme corrispondenti ai debiti verso i creditori che non hanno dato il loro consenso all’operazione.

Nel periodo di novanta giorni dalla data di deposito del progetto comune di scissione i creditori le cui ragioni di credito siano anteriori all’iscrizione del progetto comune nel Registro Imprese e che temano di ricevere un «concreto pregiudizio» dalla scissione, possono proporre opposizione.

Peraltro, qualora ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori (oppure la società abbia prestato idonea garanzia) il tribunale dispone che l’operazione abbia luogo nonostante l’opposizione dei creditori.

Il passaggio obbligatorio

Il rapporto di cambio
Il rapporto di cambio è il confronto tra il patrimonio apportato alla società beneficiaria e il patrimonio della beneficiaria stessa, ante scissione: serve a calcolare la quota di partecipazione dei soci della scissa al capitale della beneficiaria. Non sempre esiste: se Tizio e Caio sono soci al 50% sia nella scissa che nella beneficiaria, la scissione non comporta alcuna variazione delle quote di partecipazione

La relazione
La legge prescrive che la società italiana (a prescindere dal fatto che sia la beneficiaria o la scissa) si doti di una relazione di congruità del rapporto di cambio tra le quote di partecipazione al capitale sociale della società scissa e le quote di partecipazione al capitale della società beneficiaria. Tale relazione deve essere redatta da un revisore o da una società di revisione

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