Immobili

Va provato il danno da lavori in facciata

Vanno forniti elementi certi: non è sufficiente la difficoltà di accesso dei clienti

di Giulio Benedetti

Risarcimento per la perdita dei guadagni dovuta ai lavori in facciata ma bisogna fornire le prove, altrimenti il risarcimento avverrà in via equitativa.

Un’impresa, il cui esercizio commerciale era posto all’interno di un condominio, otteneva dal Tribunale la condanna del condominio al risarcimento del danno cagionatole dall’omessa e negligente manutenzione della facciata esterna dei balconi. L’impresa otteneva il risarcimento equitativo del danno emergente e del lucro cessante. La Corte di appello, in accoglimento della domanda del condominio, riduceva però l’importo, poiché era mancata la prova di elementi certi da cui desumere l’entità del danno. L’impresa ricorreva in Cassazione sostenendo che la Corte di appello non aveva tenuto conto delle difficoltà diaccesso dei clienti, per effetto della caduta dell’intonaco e del transennamento per mille giorni da parte di Vigili del Fuoco, della contrazione delle vendite fino al crollo, dello stato precario delle facciate che metteva a repentaglio l’incolumità delle persone.

La Cassazione (ordinanza 8941/2022) dichiarava inammissibile il ricorso perché l’impresa avrebbe dovuto provare la sussistenza delle conseguenze derivanti dall’omessa manutenzione delle facciate da parte del condominio e avrebbe dovuto fornire la prova rigorosa del danno subito. In difetto di tale prova il giudice di appello aveva confermato legittimamente la valutazione equitativadel danno compiuta dal Tribunale: l’articolo 1226 Codice civile afferma che quando il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare il giudice lo liquida secondo equità.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©