Con la sentenza C-147/2026 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato che l’esistenza del controllo su una società da parte di una persona soggetta alle misure restrittive dell’Unione deve essere suffragata oggettivamente e in modo sufficientemente solido. Nel caso concreto la Cgue parte dalla constatazione che la natura autocratica del regime politico della Russia non costituisce, di per sé sola, un elemento di prova sufficientemente solido per dimostrare l’esistenza del controllo del presidente della Russia su una società.
Il caso sotto la lente della Cgue
La società Inter Rao Lietuva operava in Lituania in qualità di importatore e fornitore indipendente di energia elettrica. Nel 2022 i suoi fondi sono stati congelati a seguito del suo inserimento in un elenco di persone collegate a enti soggetti a misure restrittive dell’Unione europea, nella fattispecie il presidente della Russia.
La base normativa sono le “misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina” dettate dalla decisione 2014/145/Pesc modificata dalla decisione 2022/660/Pesc e il regolamento n. 269/2014/Ue modificato dal regolamento di esecuzione n. 2022/658/Ue.
L’inserimento da parte dell’autorità lituana competente si è basato, in particolare, sul fatto che la società in parola appartiene indirettamente alla società di diritto russo Inter Rao, i cui principali azionisti sono società detenute indirettamente dalla Russia.
La Inter Rao Lietuva ha contestato il congelamento dei fondi. La Corte amministrativa suprema di Lituania, investita in ultima istanza della controversia, ha deciso di adire la Corte di giustizia. Essa intende accertare se tale congelamento di fondi possa essere imposto senza che l’impresa sia stata ascoltata. Detto organo giurisdizionale solleva altresì questioni relative al suo potere di verifica in un contesto di minacce per la sicurezza nazionale, nella fattispecie l’influenza russa, direttamente o indirettamente, sul settore dell’energia lituano. Infine, si interroga sul livello di prova richiesto per dimostrare l’esistenza di legami con persone soggette a misure restrittive dell’Unione.
L’applicabilità della misura del congelamento agli enti
Nella sua sentenza, la Corte ricorda che le misure restrittive, imposte da un regolamento dell’Unione, sono direttamente applicabili in ogni Stato membro e non richiedono alcuna misura nazionale di attuazione.
La misura del congelamento di fondi di persone giuridiche a causa, in particolare, del fatto che persone soggette alle misure restrittive dell’Unione le detengono o le controllano non costituisce quindi una sanzione nazionale imposta, né una sanzione supplementare rispetto alle misure restrittive imposte dal Consiglio dell’Unione europea, bensì un’esecuzione di queste ultime. Ciò facendo, l’autorità nazionale è tenuta a rispettare i diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
In tale contesto, la Corte ricorda la propria giurisprudenza riguardo alle autorità dell’Unione e rileva che i requisiti derivanti dal principio generale relativo al diritto a un buon andamento dell’amministrazione devono applicarsi allo stesso modo alle autorità nazionali.
Pertanto, una comunicazione preventiva sarebbe tale da compromettere l’efficacia delle misure di congelamento dei fondi. Per le stesse ragioni, non è nemmeno necessario procedere previamente all’audizione della persona o degli enti oggetto delle misure restrittive. Per contro, i motivi devono essere successivamente comunicati il più rapidamente possibile, al fine di consentire agli interessati di esercitare il proprio diritto di ricorso.
Il perno del blocco legittimo dei capitali
Inoltre, il giudice nazionale deve assicurarsi, nell’ambito del controllo di legittimità della misura nazionale, che la stessa si fondi su una base materiale sufficientemente solida, il che comporta una verifica dei fatti asseriti nella motivazione.
Tuttavia, non spetta a un giudice nazionale valutare l’esistenza di una minaccia alla sicurezza nazionale, quando effettua il controllo di legittimità di una misura di congelamento dei beni che dà esecuzione a misure restrittive imposte dal diritto dell’Unione.
La prova del controllo di persona sanzionata
Peraltro, nei casi in cui la misura nazionale si basi sull’esistenza del controllo su una società da parte di una persona soggetta alle misure restrittive dell’Unione, il giudice nazionale deve assicurarsi che l’autorità nazionale competente abbia dimostrato tale controllo oggettivamente e in modo sufficientemente solido, mediante prove dirette o un insieme di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti.
Nel caso di specie, le autorità nazionali hanno sostenuto che la Inter Rao Lietuva si trova in una situazione in cui il presidente russo è in grado di influenzarne le scelte e ciò, eventualmente, in assenza di un qualsiasi legame giuridico, di proprietà o partecipazione al suo capitale.
A tale riguardo, il fatto che il regime politico della Russia presenti una natura «autocratica e oligarchica, che si traduce in un controllo effettivo e reale, ma informale (...) sugli (...) operatori economici di tale Stato», cosicché «si deve necessariamente concludere che il presidente della [Russia], in virtù dei suoi poteri di fatto illimitati, è (...) in grado di esercitare un controllo reale ed effettivo sulle persone e sulle imprese operanti in Russia», non costituisce un elemento di prova sufficientemente solido per dimostrare l’esistenza del controllo su tale società.
Tuttavia, il giudice del rinvio potrà tenere conto di tutte le informazioni o circostanze relative all’effettiva sussistenza e all’efficacia di un controllo, anche informale, esercitato da tale persona sulla società di diritto russo, purché tali informazioni o circostanze siano suffragate oggettivamente e in modo sufficientemente solido.

