Va revocata in Cassazione la condizionale applicata a pena che compete al giudice di pace
La richiesta di revoca del condannato a cui è stato applicato il beneficio non può però essere sorretta dalla motivazione che possa tornar più utile per ipotetiche future condanne ben più gravi
In caso il giudice applichi la sospensione condizionale della pena pecuniaria rientrante nella competenza del giudice di pace il beneficio va revocato perché inapplicabile a norma dell’articolo 60 del Dlgs 274/2000. La statuizione è quindi fuori dal perimetro di legalità e per tale motivo illegittima.
Ma come spiega la Cassazione penale - con la sentenza n. 21852/2024 - non è da accogliere il motivo di ricorso con cui l’imputato nel chiedere la revoca del beneficio giustifica la richiesta affermando che sarebb illogico fruire del beneficio a fronte di una modesta sanzione pecuniaria precludendosi nel futuro dii poterne fruire per eventuali più gravi condanne. Tale motivazione è stata quindi rigetttata dalla Corte di cassazione che però ha di fatto accolto la richiesta di revoca promossa dal ricorrente contro il beneficio accordatogli. Un annullamento però deciso in base ad altra motivazione, ossia quella dell’illegalità della statuizione del giudice di merito.
La Cassazione ha dettato l’esplicita regola di diritto secondo cui: nel caso in cui sia stata disposta la sospensione condizionale della pena nei riguardi di una sanzione relativa a un reato di comptenza del giudice di pace, qualora l’imputato ne faccia richiesta, la Cassazione, ai sensi dell’articolo 620, comma primo, lettera l), deve revocare tale beneficio, inapplicabile ex articolo 60 del Dlgs 274/2000 al sistema sanzionatorio del giudice di pace, poiché altrimenti si determinerebbe un trattamento sanzionatorio “ibrido”, che viola il principio di legalità delle pene .
Quindi tale perimetro è applicabile anche al caso, come quello deciso, dove la decisione pur non essendo del giudce di pace - a seguito di riqualificazione del reato e della relativa sanzione - viene a rintrare nella competenza del giudice onorario.