«In materia di protezione internazionale, in presenza di allegazione di una patologia psichiatrica (nella specie documentata) e del rischio, in caso di rimpatrio, ai fini della protezione internazionale, in particolare sussidiaria, di danno grave consistente in trattamenti inumani e degradanti in ragione dell’assenza di cure mediche psichiatriche nel Paese d’origine o a causa di eventuali norme discriminatorie in vigore nei confronti dei malati mentali o di gravi violazioni dei diritti umani, comunque...

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