La collocazione di una corda stendibiancheria sopra una corte condominiale gotica appartenente soltanto ad alcuni condòmini integra molestia del possesso quando invade la colonna d’aria sovrastante la proprietà altrui. In un edificio storico, l’installazione di fili per stendere la biancheria può alterare il decoro architettonico e richiede preventiva delibera assembleare. È quanto stabilisce l’ordinanza del 12 maggio 2026 del Tribunale di Venezia.
Colonna d’aria come proiezione della proprietà esclusiva
Il decidente lagunare ha ritenuto che la corte gotica non costituiva parte comune a tutti i condòmini. La circostanza che i muri perimetrali della corte appartenessero anche ai resistenti non comportava la comproprietà della corte stessa, tantomeno della colonna d’aria sovrastante. Muovendo dall’articolo 840 del Codice civile e richiamando la giurisprudenza della Cassazione, il giudice ha evidenziato come la proprietà del suolo si estenda allo spazio aereo sovrastante.
L’installazione della corda stendibiancheria, pur ancorata ai muri comuni, invadeva lo spazio altrui determinando un limite assimilabile a una servitù. Ragion per cui non era invocabile l’articolo 1102 del Codice civile poiché la fattispecie non riguardava un uso più intenso del bene comune, ma una compressione del diritto dominicale dei comproprietari della corte. Il provvedimento si àncora al principio per il quale l’utilizzo delle parti comuni incontra un limite invalicabile nel divieto di incidere sulla sfera proprietaria degli altri condòmini.
Decoro architettonico e abuso dello strumento condominiale
L’ordinanza assume interesse anche sotto l’aspetto del decoro architettonico e abuso delle facoltà condominiali. Il tribunale ha rilevato che le facciate interessate appartenevano a un edificio storico e non erano mai state destinate alla sospensione della biancheria. La presenza della corda e dei panni stesi avrebbe comportato un evidente pregiudizio estetico, incompatibile con la natura monumentale della corte gotica. Anche qualora l’intervento fosse stato qualificato come innovazione, avrebbe comunque richiesto una preventiva delibera e non avrebbe potuto ledere il decoro dell’edificio.
Inoltre, secondo il giudice veneziano, la resistente non aveva installato la corda stendibiancheria per soddisfare una reale esigenza abitativa, ma per ostacolare la realizzazione della piattaforma elevatrice deliberata dall’assemblea. La condotta è stata quindi letta come strumentale e conflittuale sicché configura gli estremi della molestia possessoria dolosa. L’ordinanza si innesta nel solco della giurisprudenza che attribuisce tutela immediata al possesso contro iniziative dirette a comprimere o condizionare l’altrui godimento del bene comune mediante utilizzi distorti delle facoltà condominiali.
La «corte gotica»
La «corte gotica» è un cortile interno caratterizzato da elementi stilistici riconducibili all’architettura gotica, tipica dei palazzi storici veneziani e medievali. L’ordinanza indica una corte interna di pregio storico-artistico, delimitata da facciate e aperture (finestre, archi, logge) con caratteristiche gotiche veneziane. Non si tratta di una categoria giuridica autonoma, ma di una descrizione architettonica utilizzata dal giudice per evidenziare il valore estetico e monumentale del contesto condominiale.
La qualificazione della corte come «gotica» assume rilievo nella motivazione sotto il profilo del decoro architettonico: il giudice ha infatti ritenuto che l’installazione della corda stendibiancheria e l’eventuale esposizione di indumenti alterassero l’armonia estetica di un ambiente storico di pregio. Il riferimento al carattere «gotico» rafforza l’argomento secondo cui l’uso della facciata non poteva considerarsi conforme alla destinazione dell’edificio né compatibile con la tutela del decoro condominiale.

