Anche il danno da vacanza rovinata può rientrare nella copertura assicurativa dell’albergatore. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 20023/2026, affrontando il caso di una famiglia che aveva lasciato anticipatamente un hotel di Roccaraso per via delle infiltrazioni d’acqua nella camera loro assegnata. La Suprema Corte ha chiarito che la polizza di responsabilità civile dell’albergo copre, salvo espressa esclusione, anche i fatti derivanti da colpa, e anche colpa grave, dell’albergatore.
Nel caso esaminato, la Corte d’appello aveva escluso la manleva dell’assicurazione ritenendo che il danno fosse riconducibile a una carente manutenzione delle tubazioni e quindi a una responsabilità dell’albergatore non coperta dalla polizza. La Terza sezione civile, all’opposto, afferma che l’assicurazione della responsabilità civile serve proprio a proteggere il patrimonio dell’assicurato dalle conseguenze economiche di fatti colposi, compresi quelli che si traducono in un inesatto adempimento del contratto d’albergo.
“La stipulazione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile obbliga la società assicuratrice a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia costretto a pagare a terzi in conseguenza di un fatto colposo a lui addebitato, senza che possa distinguersi tra responsabilità da illecito e responsabilità da inadempimento contrattuale”. “Ai sensi dell’art. 1917, primo comma, c.c., - prosegue la decisione - sono esclusi dalla garanzia unicamente i danni derivanti da fatti dolosi, ma non certamente quelli colposi, anche se dovuti a colpa grave”.
L’assicurazione per la responsabilità civile, spiega ancora la decisione, “presuppone ontologicamente una colpa dell’assicurato, intesa come imputabilità del fatto dannoso, quale fondamento dell’obbligazione di risarcire il danno”. Inoltre, chiarisce la Corte, “è consentito alle parti di escludere tanto l’assicurabilità dei fatti dovuti a colpa grave dell’assicurato quanto l’assicurabilità dei fatti dovuti a particolari e specifici comportamenti colposi; occorre, però, una pattuizione espressa, la mancanza della quale fa sì che l’assicurazione copra il danno causato da qualsiasi condotta colposa”.
In definitiva, se l’hotel sarà ritenuto responsabile dei danni subiti dagli ospiti, la compagnia assicurativa dovrà intervenire in manleva.
Quanto ai turisti, la Cassazione ha accolto il loro ricorso rilevando una contraddizione nella sentenza d’appello. I giudici salernitani avevano infatti riconosciuto che la camera assegnata era sostanzialmente inagibile per le infiltrazioni d’acqua, tanto da giustificare il mancato pagamento del soggiorno, ma allo stesso tempo avevano escluso un inadempimento dell’albergatore, che aveva poi offerto un’altra stanza. Per la Suprema Corte le due affermazioni non possono convivere: se il cliente è legittimato a opporre l’eccezione di inadempimento e a non pagare il corrispettivo, deve necessariamente essere accertato un inadempimento della struttura ricettiva. La Corte d’appello dovrà quindi riesaminare la vicenda valutando in modo coerente le domande di risarcimento e la sorte della caparra versata dagli ospiti.

