La Cassazione, con l’ordinanza n. 8705 depositata oggi, rafforza gli obblighi informativi a carico dei tour operator, chiarendo che i turisti non possono essere lasciati soli nella verifica dei documenti di viaggio. Non basta dunque indicare genericamente che il cliente deve informarsi presso le autorità competenti: l’obbligo informativo è dinamico e deve consentire al turista di comprendere concretamente se i suoi documenti sono idonei. Nel caso concreto, sarebbe stato necessario chiarire che occorreva un passaporto ordinario, non temporaneo, anche se con validità superiore ai sei mesi.
Il caso era quello di una coppia che aveva acquistato un pacchetto turistico, volo e soggiorno in hotel a Sharm El Sheik per 2.065,00 euro. Dopo l’imbarco dei bagagli, l’operatore di Blue Panorama Airlines S.p.A., ausiliario del tour operator, aveva però rifiutato l’imbarco della donna, perché non in possesso di un documento valido per entrare in Egitto, disponendo soltanto di un passaporto temporaneo, come tale privo delle impronte digitali e del relativo visto di ingresso. In primo grado il tour operator era stato condannato al risarcimento del danno da vacanza rovinata, ma il Tribunale aveva poi escluso la responsabilità, ritenendo che: le informazioni generali fossero state fornite e che spettasse comunque al viaggiatore verificare i documenti necessari.
Proposto ricorso, la Cassazione l’ha accolto richiamando gli obblighi informativi previsti dal Codice del turismo. E in particolare l’art. 37 (nel testo applicabile ratione temporis), a mente del quale «[…] l’intermediario o l’organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto […]». Informazioni che (ai sensi dell’art. 38, primo co., lett. e)) dovevano essere riportate nell’opuscolo informativo per l’organizzatore e per l’intermediario.
E allora, prosegue la corte, i clienti sono stati vittima di un “pregiudizio informativo, avendo ricevuto un’informazione solo parziale e comunque inadeguata”. La riprova è data dal fatto che l’agenzia di viaggi dopo aver parlato con il consolato aveva dato indicazioni alla donna che era partita per la Romania, con biglietto acquistato presso di loro, per fare il passaporto. Tuttavia, il titolo ottenuto - “passaporto temporaneo con validità di un anno” – pur essendo pienamente conforme a quello che l’agenzia di viaggi aveva indicato (passaporto con residua validità di sei mesi), non era idoneo a entrare in Egitto. Una differenza sottile non evidente neppure agli operatori aeroportuali che infatti avevano fermato la turista soltanto all’ultimo e dopo aver imbarcato i bagagli.
E allora, prosegue la decisione, “a fortiori non poteva pretendersi che gli ignari turisti apprezzassero la differenza tra passaporto ordinario e passaporto temporaneo”, al punto da “imporre loro l’obbligo di comunicare all’agenzia di viaggi – anche ammesso che quest’ultima avesse ipotizzato che in pochi giorni la cliente fosse riuscita a ottenere il rilascio del passaporto ordinario – che la donna possedesse solo il passaporto temporaneo”.
Per la Terza sezione civile la conclusione del giudice a quo, secondo il quale «l’obbligo di informazione relativo alla documentazione necessaria alla partenza non può tradursi anche in un obbligo di verifica dell’effettivo possesso della documentazione prima della partenza. È compito del viaggiatore munirsi dei documenti idonei ovvero informarsi se i documenti in suo possesso siano o meno idonei alla vacanza che desidera fare o se piuttosto debba scegliere una destinazione diversa raggiungibile con i documenti in possesso», è implausibile, perché, i clienti “ottenuto una informazione incompleta e come tale fuorviante secondo il senso comune, relativamente ai documenti necessari per l’espatrio in Egitto, non può imputarsi loro di non avere adempiuto l’obbligo di verifica dell’effettivo possesso di documentazione idonea prima della partenza”.

