Lavoro

Vaccinazioni contro il Covid, cosa può chiedere il datore di lavoro ai dipendenti

Il datore può imporre la vaccinazione o chiedere al medico i nominativi dei vaccinati? Le Faq del Garante per la privacy fanno il punto <br/>

Il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico competente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali. È uno dei chiarimenti contenuti nelle Faq pubblicate dal Garante per la privacy. A vietarlo, spiega l'Authority, sono la disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed le disposizioni sull'emergenza sanitaria.


Neppure il consenso del dipendente può costituire, in questi casi, una condizione di liceità del trattamento dei dati. Il datore di lavoro può, invece, acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica redatti dal medico competente.

L'intento dell'Autorità, spiega una nota, è quello di fornire indicazioni utili ad imprese, enti e amministrazioni pubbliche "affinché possano applicare correttamente la disciplina sulla protezione dei dati personali nel contesto emergenziale, anche al fine di prevenire possibili trattamenti illeciti di dati personali e di evitare inutili costi di gestione o possibili effetti discriminatori".

Il Garante ha inoltre chiarito che - in attesa di un intervento del legislatore nazionale che eventualmente imponga la vaccinazione anti Covid come condizione per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni - nei casi di esposizione diretta ad "agenti biologici" durante il lavoro, come nel contesto sanitario, si applicano le disposizioni vigenti sulle "misure speciali di protezione" previste per tali ambienti lavorativi (articolo 279 del Dlgs n. 81/2008).

Anche in questi casi, solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario e il contesto lavorativo, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti. Il datore di lavoro deve quindi limitarsi attuare, sul piano organizzativo, le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità.

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