Le condizioni cliniche che giustificano l’esenzione dall’obbligo vaccinale per i minori di sei anni possono essere attestate unicamente dal pediatra di libera scelta del minore. Non può invece considerarsi equivalente l’attestazione resa da un medico di medicina generale. La ratio della limitazione trova fondamento nella maggiore tutela garantita dal rapporto continuativo del medico pediatra che conosce le condizioni cliniche. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione III, 26 agosto 2026, n. 6671, confermando la decisione del Tar sul diniego di accettazione dell'esenzione dall'obbligo vaccinale.

I genitori di una bambina assistita dall’Ausl di Bologna, dopo aver segnalato una asserita reazione avversa alla seconda dose del vaccino esavalente, avevano chiesto l’esenzione dalle vaccinazioni obbligatorie, presentando un parere medico accompagnato da un’attestazione firmata da un medico di medicina generale operante a Palermo. L’Ausl aveva respinto la richiesta perché l’attestazione non proveniva dal pediatra di libera scelta della minore, invitandoli a sottoporgli la documentazione clinica.

Secondo i ricorrenti, il Tar avrebbe operato una interpretazione restrittiva contra legem dell’art. 1, comma 3, del d.l. 7 giugno 2017 n. 73, nella parte in cui ha ritenuto che «l’alternativa tra medico di medicina generale e pediatra di libera scelta debba essere interpretata in base all’età del minore».

Per la Terza sezione, la norma richiamata, nel prevedere che l’omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie debbano essere attestati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta – deve essere letta alla luce dell'art. 24 del Dpr 28 luglio 2000, n. 272, in forza del quale l’assistenza sanitaria al minore di età compresa tra zero e sei anni è fornita in via esclusiva dal pediatra di libera scelta.

Sicché l'alternatività tra le due figure professionali non è rimessa alla libera scelta dell’interessato ma è individuata dalla normativa in funzione dell'età del minore.

Per il Collegio “la ratio dell’art. 24 del Dpr n. 272/2000 che attribuisce al PLS l’assistenza sanitaria per la fascia di età 0-6 anni, attesa la fragilità connaturata ai primi anni di vita, risieda nell’esigenza di massimizzare la tutela del minore”. “Non può disconoscersi, infatti – prosegue -, che il medico-pediatra che ha un rapporto continuativo e istituzionalizzato con il minore, conosce la storia clinica del medesimo, della sua famiglia e dell’ambiente in cui cresce”. Altrimenti opinando, “si legittimerebbe il fenomeno del cosiddetto ‘turismo certificatorio’”.

Del resto, i genitori neppure avevano chiarito perché non hanno ritenuto di rivolgersi al pediatra di Bologna individuato alla nascita della figlia.

Né infine può lamentarsi alcuna violazione del diritto alla salute, considerato che l’azienda ospedaliera aveva comunicato ai genitori “i rischi” che potevano derivare dal ritardo delle vaccinazioni. Mentre gli appellanti, col loro comportamento hanno di fatto impedito che le asserite “reazioni avverse”, venissero sottoposte alla valutazione del competente pediatra, sia per certificare eventualmente la legittima esenzione dall’obbligo di vaccinazione sia per disporne la somministrazione nei tempi previsti.

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