La delibera con cui viene nominato o confermato l’amministratore di condominio è valida anche se le offerte alternative dei candidati non vengono esaminate dall’assemblea, a condizione che la maggioranza favorevole si sia formata immediatamente e non sia stato leso il diritto dei condòmini di essere informati e di partecipare consapevolmente al voto.
La sintesi del verbale che indica «non esaminate» le buste non costituisce di per sé motivo di annullamento, se non emerge un pregiudizio concreto al procedimento deliberativo. E’ quanto ribadito dal Tribunale di Roma con sentenza n. 570 pubblicata il 13 gennaio 2026.
Il caso
Quattro condòmini avevano impugnato la delibera relativa alla nomina dell’amministratore lamentando che l’assemblea avesse proceduto alla riconferma senza esaminare le proposte presentate da altri candidati. Era stato richiamato un precedente accordo sottoscritto in mediazione il quale prevedeva che all’ordine del giorno fosse inserito il punto «nomina dell’amministratore», che non ci fosse votazione «in alternativa» tra nomina e conferma, che le offerte fossero inviate in busta chiusa e aperte in assemblea e che la verbalizzazione fosse analitica, con indicazione di favorevoli, contrari e astenuti, comprensiva dei millesimi. Nell’assemblea il verbale attestava la presenza e apertura delle buste, ma segnalava che le offerte non erano state esaminate. Secondo i ricorrenti, tale modalità avrebbe impedito una scelta realmente consapevole incidendo sul corretto svolgimento del procedimento assembleare.
La decisione
La pronuncia affronta un profilo ricorrente nelle contestazioni di nomina dell’amministratore: la presunta compressione del diritto dei condòmini a conoscere e discutere le offerte prima del voto. Il tribunale ha rigettato integralmente la domanda ritenendo che non sussistesse un vizio procedurale idoneo a invalidare la deliberazione. Quanto alla mancata disamina delle offerte, il giudice ha sottolineato che la maggioranza si era formata immediatamente a favore della riconferma e che la sinteticità del verbale non poteva essere interpretata come pregiudizio del diritto di informazione o della libertà di voto: «né, comunque, può ravvisarsi un difetto di informazione o una violazione della procedura prevista, dal momento che, sebbene il verbale sinteticamente riporti come ‘non esaminate’ le quattro proposte cui fanno riferimento gli attori, deve ritenersi che la maggioranza immediatamente intervenuta sulla riconferma dell’amministratore uscente rendesse superflua la discussione sulle altre, come previsto dalla disciplina seguita in materia di adozione di provvedimenti assembleari».
Sul piano giurisprudenziale, la sentenza richiama l’orientamento della Cassazione secondo cui, ai fini della validità della nomina dell’amministratore, è sufficiente che sia presente un documento idoneo a rendere conoscibile il compenso (Cassazione civile 22 aprile 2022 n. 12927). Sotto il profilo della informazione assembleare, la giurisprudenza distingue tra mancata allegazione di documenti e concreta impossibilità di partecipare consapevolmente: la sintesi del verbale non è di per sé indice di pregiudizio, salvo che emerga l’effettiva impossibilità di conoscere gli elementi essenziali prima del voto (Cassazione civile 29 gennaio 2004 n. 1544). In conclusione, la decisione evidenzia un principio pratico di rilievo: l’invalidità di una deliberazione richiede la dimostrazione di un pregiudizio concreto al diritto di voto e di informazione.

