Adito in tema di vizi della cosa venduta il Tribunale di Grosseto (sentenza 8 aprile 2026, n. 258) - riportandosi alla norma di cui all’articolo 1491 c.c., rubricato “Esclusione della garanzia”, e alla norma di cui al successivo art. 1494 c.c. (“Risarcimento del danno”) – osserva in sentenza che l’esclusione della garanzia nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell’art. 1491 cit., costituisce applicazione del principio di autoresponsabilità e consegue all’inosservanza dell’onere di diligenza del compratore in ordine alla rilevazione dei vizi che si presentino di semplice percezione.
L’obbligo di garanzia
Pertanto, affinché in presenza di vizi facilmente riconoscibili sorga l’obbligo di garanzia in capo al venditore non è sufficiente la dichiarazione di quest’ultimo circa il buon funzionamento della cosa ceduta giacché con tale dichiarazione il venditore promette una particolare qualità della cosa per uno scopo determinato, prestando una garanzia di durata regolata dà una propria disciplina e diretta ad altri fini, richiedendosi invece per il sorgere dell’obbligo sopraindicato una specifica assicurazione nell’assenza di vizi con la quale il venditore determina un particolare affidamento del compratore indotto a soprassedere all’esame della cosa e quindi a non scoprirne gli eventuali vizi.
Sebbene il grado della diligenza esigibile non possa essere predicato in astratto, ma debba essere apprezzato in relazione al caso concreto, avuto riguardo alle particolari circostanze della vendita, alla natura della cosa ed alla qualità dell’acquirente, è tuttavia da escludere che l’onere di diligenza del compratore debba spingersi sino al punto di postulare il ricorso all’opera di esperti o l’effettuazione di indagini penetranti ad opera di tecnici del settore, al fine di individuare il vizio.
In tale contesto deve precisarsi ancora che l’accertamento dell’apparenza, come la riconoscibilità dei vizi della cosa compravenduta costituisce un apprezzamento di fatto, come tale sottratto a sindacato in sede di legittimità per tutto ciò che non attiene al procedimento logico seguito o ai principi di diritto eventualmente presupposti.
I vizi del bene
Infine, allorquando il bene compravenduto sia affetto da vizi che lo rendano inidoneo all’uso a cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, il compratore può domandare, ex art. 1492 c.c., a sua scelta, la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo e, ex art. 1494 c.c., il risarcimento del danno se il venditore non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa .
Invero, se da un lato, l’azione per la riduzione del prezzo e quella per il risarcimento del danno, non coperto dalla prima, spettanti al compratore ex artt. 1492 e 1494 c.c., sono entrambe finalizzate a ristabilire il rapporto di corrispettività tra prestazione e controprestazione, nonché a porre il compratore medesimo nella situazione economica in cui si sarebbe trovato se il bene fosse stato immune da vizi, dall’altro lato, esse, tuttavia, sono diverse perché la prima consente al compratore di ristabilire il rapporto di corrispettività tra prestazione e controprestazione, solo con riguardo al minor valore della cosa venduta, mentre la seconda gli dà la possibilità di ristabilire tale rapporto con riguardo alla ridotta utilizzabilità di quest’ultima.
Conclusioni
Le due azioni differiscono anche per il diverso regime giuridico, in quanto la prima è esperibile sol che sussistano i requisiti per la garanzia, mentre la seconda richiede anche la colpa del venditore che invece esula dalla garanzia vera e propria

