Penale

Via libera al Ddl contro la violenza sulle donne - Cartabia: "Rafforzate prevenzione e protezione"

Il provvedimento modifica il Cp, il Cpp, il Codice antimafia e le misure di prevenzione

"Abbiamo sempre creduto in questo provvedimento che contiene un ventaglio di interventi che hanno un obiettivo chiaro: rafforzare gli strumenti di prevenzione e protezione delle donne". Così la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, commenta durante la conferenza stampa alla presenza di tutte le Ministre del Governo e del premier Mario Draghi l'approvazione in Consiglio dei ministri del Ddl contro la violenza sulle donne "Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica".

"Un pacchetto di misure contiene la possibilità di applicare il fermo di fronte a gravi indizi di reati che facciano sospettare un pericolo per la vita delle donne – ha specificato la Guardasigilli – un secondo blocco di interventi permette di rafforzare l'applicabilità delle misure cautelari coercitive".

Il provvedimento proposto anche dalle Ministre per le pari opportunità Elena Bonetti e dell'interno Luciana Lamorgese modifica il codice penale, il Codice di procedura penale, il Codice delle leggi antimafia e le misure di prevenzione (Dlgs 6 settembre 2011, n. 159) ed alcune leggi speciali. Il disegno di legge si concentra sulle violenze in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza, ma anche sui casi di particolare vulnerabilità delle vittime e sugli specifici rischi di reiterazione e multilesività.

Ammonimento - Il provvedimento estende l'applicabilità dell'ammonimento del Questore per violenza domestica ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive. Si stabilisce che le pene dei reati suscettibili di ammonimento sono aumentate quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito e si procede d'ufficio per taluni reati qualora commessi da soggetto già ammonito. Nel caso di violazione dell'ammonimento, cioè di reiterazione delle condotte, i reati procedibili a querela diventano procedibili d'ufficio (ad es percosse, lesioni e violenza sessuale non aggravata) ed è previsto un aumento di pena fino ad 1/3.

Misure di rafforzamento di obblighi informativi - Si estendono i reati per i quali scatta l'obbligo - da parte delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia dei reati considerati - di informare la vittima sui centri antiviolenza presenti sul territorio e di metterla in contatto con questi centri qualora ne faccia richiesta.

Braccialetto elettronico - È prevista la revoca della misura cautelare e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere in caso di manomissione dei mezzi elettronici, come il braccialetto. Si stabilisce che, nel disporre la misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare con le modalità di controllo mediante mezzi elettronici, il giudice preveda l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo elettroniche. Stessa misura si prevede nel caso di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa stabilendo che le modalità di controllo con mezzi elettronici possono essere disposte anche al di fuori dei limiti di pena di cui all'articolo 280 c.p.p.

Misure di prevenzione personale - Il Disegno di legge interviene anche sul Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159). In particolare estende l'applicabilità, da parte dell'Autorità giudiziaria, delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati commessi nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica (violenza sessuale, omicidio, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) e ai soggetti che, già ammoniti dal Questore, risultino indiziati dei delitti di percosse, lesioni, violenza privata, minacce aggravate, violazione di domicilio e danneggiamento, commessi nell'ambito di violenza domestica.

Fermo - Viene introdotta un'ulteriore ipotesi di fermo disposto dal pubblico ministero, con decreto motivato, nei confronti della persona gravemente indiziata di maltrattamenti contro i familiari, lesioni personali e stalking.

Comunicazione immediata in caso di scarcerazione - Il testo prevede che i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva "emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato" devono essere immediatamente comunicati alla persona offesa. L'intervento è volto a chiarire che nel caso di scarcerazione, disposta nel corso del procedimento di cognizione o disposta in fase esecutiva dal giudice dell'esecuzione (o dal pubblico ministero) o dal magistrato di sorveglianza, alla persona offesa deve essere immediatamente comunicato il relativo provvedimento.

Sospensione condizionale della pena - Si modifica la disciplina della sospensione condizionale della pena, prevedendo in particolare, che l'ufficio di esecuzione penale esterna e gli enti e le associazioni che organizzano i percorsi speciali di recupero debbano accertare lo svolgimento dei suddetti corsi; nel caso in cui sia accertata anche solo la mancata partecipazione del condannato al percorso di recupero o di uno degli obblighi imposti allo stesso sia data immediata comunicazione dell'inadempimento ai fini della revoca della sospensione condizionale.

Tutela della vittima e provvisionale - Infine, il provvedimento stabilisce che la vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto che, in conseguenza di alcuni gravi reati commessi nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica (omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso commessi dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno), possono chiedere una provvisionale da imputarsi nella liquidazione definitiva dell'indennizzo. Infine, l'organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ad alcuni reati commessi in ambito di violenza domestica, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.

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