Amministrativo

Via libera alle imprese in difficoltà causa Covid-19 a partecipare alle gare pubbliche

Il Consiglio di Stato, con parere 4 maggio 2022 n. 804, dà la possibilità di partecipare agli appalti di lavori anche alle ditte con un patrimonio netto negativo per la pandemia

di Simona Gatti

Via libera all'Anac e alle imprese in difficoltà causa Covid-19 a partecipare alle gare pubbliche. Il Consiglio di Stato, con parere 4 maggio 2022 n. 804, dà la possibilità alle ditte anche con un patrimonio netto di valore negativo per difficoltà economiche provocate dalla pandemia di partecipare agli appalti per i lavori pubblici.

La questione era stata sollevata dal presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione che aveva chiesto un parere sulla derogabilità del requisito dell'idoneità economico finanziaria, consistente nel valore positivo del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio, da parte dei soggetti esecutori di lavori pubblici.

Il Consiglio di Stato, dopo aver acquisito il via libera di altre amministrazioni (Presidenza del Consiglio dei Ministri e suo dipartimento delle politiche europee, ministeri della Giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti) , ricostruito il quadro normativo ed esaminato i richiami al codice civile, risponde che la finalità della normativa emergenziale ha lo scopo di consentire alle imprese che si trovano in difficoltà (non per motivi di tipo "strutturale" ma) per ragioni eccezionali e imprevedibili, quali il sisma o la pandemia da Covid 19, di proseguire l'attività, derogando agli obblighi ordinariamente previsti dal Cc.
In questo quadro, dunque, secondo i giudici, va scelta la soluzione più coerente con la ratio legis e, dunque, quella che favorisce maggiormente la prosecuzione dell'attività dell'impresa.
Inoltre, "in forza della disciplina derogatoria introdotta dagli articoli 46 del d.l. n. 189 del 2016 e 6 del d.l. n. 23 del 2020, ove la diminuzione del capitale nominale al di sotto della soglia del minimo legale sia imputabile alle perdite verificatesi nel corso degli esercizi finanziari espressamente considerati dalle norme citate, lo scioglimento automatico della società è in ogni caso precluso, senza che sia a tal fine necessario approvare in sede assembleare la reintegrazione del valore dei conferimenti o la trasformazione dello schema societario. Se dunque il legislatore dell'emergenza ha previsto la "sopravvivenza" della società senza imporre tutte quelle attività che ordinariamente sono stabilite dal codice civile, in via di principio non v'è ragione di escludere che queste società, munendosi di attestato SOA, oltre a sopravvivere, possano partecipare alle procedure di evidenza pubblica".

Palazzo Spada dunque promuove la deroga, ma come aveva già sostenuto l'Anac in una precedente nota, non in modo indiscriminato a tutti gli operatori economici, cioè quelli che già prima del sisma 2016 o della pandemia da Covid 19 avevano perso, per svariate ragioni, tale requisito, "ma solo alle imprese i cui dati di bilancio sono cambiati in esito agli eventi cui si riferisce la normativa emergenziale".

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