Il Garante per la protezione dei dati personali - con il provvedimento n. 429/2026 - ha chiarito che un sistema di videosorveglianza installato da un privato per esigenze di sicurezza non può trasformarsi in uno strumento di controllo generalizzato degli spazi pubblici, né può acquisire dati ulteriori rispetto a quelli realmente necessari allo scopo perseguito.

Il principio

La decisione afferma un principio di particolare rilievo: la tutela del patrimonio e dell’incolumità personale, pur rappresentando una finalità astrattamente legittima, non consente al singolo di estendere autonomamente il proprio controllo oltre la sfera immediatamente collegata ai propri beni. La videosorveglianza privata deve essere costruita secondo un criterio di stretta proporzione, limitando le riprese agli spazi indispensabili e impedendo acquisizioni eccedenti, come la registrazione dell’audio o l’inquadramento prevalente di aree pubbliche. Il provvedimento introduce così un chiarimento innovativo sul rapporto tra sicurezza privata e libertà individuali.

L’intrusione nella sfera privata su suolo pubblico

Il Garante ribadisce che anche la semplice osservazione di luoghi pubblici attraverso telecamere private costituisce trattamento di dati personali e richiede il rispetto di regole precise. Non basta invocare un generico timore per giustificare un sistema invasivo: occorre dimostrare che la modalità concreta di raccolta delle informazioni sia realmente necessaria e non sostituibile con misure meno impattanti. La novità della decisione risiede nell’avere valorizzato il principio secondo cui la sicurezza non può diventare una giustificazione automatica per una sorveglianza senza confini.

Il caso concreto

La vicenda nasce dall’accertamento effettuato nei confronti di un’attività professionale presso la quale erano state installate alcune telecamere esterne. Gli apparecchi erano collocati in modo tale da riprendere non soltanto gli spazi collegati direttamente all’immobile, ma anche porzioni di area pubblica utilizzata dai passanti. Dagli accertamenti era emerso inoltre che il sistema era tecnicamente in grado di acquisire anche il segnale audio e che mancavano adeguate indicazioni informative rivolte alle persone potenzialmente riprese. Il titolare aveva spiegato che l’installazione era stata determinata da esigenze di protezione, richiamando episodi di danneggiamento e situazioni ritenute indicative di possibili rischi per la sicurezza. Dopo il controllo aveva modificato il sistema, riducendo l’area delle riprese, eliminando la funzione audio e predisponendo le informazioni richieste.

La sanzione amministrativa del Garante

L’Autorità, pur considerando tali interventi e l’assenza di precedenti violazioni, ha ritenuto che la condotta iniziale avesse comunque determinato un trattamento non conforme, applicando una sanzione amministrativa. Il punto centrale della decisione riguarda il superamento di una concezione troppo ampia della videosorveglianza privata. Il Garante chiarisce che la disponibilità tecnica di una telecamera capace di osservare ampie porzioni di territorio non coincide con la possibilità giuridica di utilizzare quella capacità. La tecnologia, infatti, amplia le possibilità di controllo, ma proprio per questo richiede una maggiore attenzione nella selezione dei dati realmente necessari.

Il principio affermato assume particolare importanza perché sposta l’attenzione dalla finalità dichiarata alla concreta modalità con cui il trattamento viene realizzato. La protezione della propria attività, della propria abitazione o dei propri beni può giustificare l’installazione di strumenti di sicurezza, ma non attribuisce al privato un potere generale di osservazione dell’ambiente circostante. Il controllo deve fermarsi dove iniziano gli spazi e le libertà degli altri soggetti.

La decisione evidenzia inoltre che il rispetto della proporzionalità non riguarda soltanto l’area visiva delle telecamere, ma anche la qualità dei dati raccolti. L’acquisizione delle immagini rappresenta già un trattamento rilevante, ma la registrazione dell’audio determina un livello ulteriore di invasività, perché consente di raccogliere informazioni sul contenuto delle comunicazioni delle persone presenti nell’area controllata. Proprio per questa ragione, secondo il Garante, tale funzionalità non può essere utilizzata come semplice elemento aggiuntivo del sistema di sicurezza, ma deve essere valutata con particolare rigore.

Altro profilo innovativo riguarda il valore attribuito alla trasparenza. Chi entra nell’area interessata dalle riprese deve poter conoscere immediatamente l’esistenza del trattamento e comprenderne le caratteristiche essenziali. L’informazione preventiva non rappresenta un adempimento formale, ma costituisce lo strumento attraverso cui ogni individuo può consapevolmente valutare l’esposizione dei propri dati personali.

La pronuncia assume quindi una portata generale perché offre un criterio operativo per tutti i sistemi di videosorveglianza privata: la sicurezza è un obiettivo legittimo, ma deve essere perseguita attraverso il minimo sacrificio possibile delle libertà altrui. Il vero limite non è rappresentato dall’esistenza della telecamera, bensì dall’uso sproporzionato delle sue capacità.

Il messaggio del Garante è netto: chi installa un sistema di controllo deve progettarlo già dall’origine secondo criteri di necessità e contenimento. Non è sufficiente intervenire dopo una contestazione modificando le impostazioni tecniche, perché la conformità deve accompagnare l’intero ciclo del trattamento. La decisione rafforza così un modello di responsabilità preventiva nel quale la protezione dei dati non costituisce un ostacolo alla sicurezza, ma il parametro attraverso cui renderla compatibile con i diritti fondamentali delle persone.

La portata della decisione emerge anche sotto il profilo culturale: il controllo tecnologico dei luoghi non può essere valutato soltanto in relazione all’interesse di chi installa gli strumenti, ma deve considerare l’impatto prodotto sui soggetti estranei al rapporto. La videosorveglianza entra in uno spazio di equilibrio tra prevenzione e privacy.

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