Con la sentenza sulla causa C-458/24 la Corte di giustizia Ue chiarisce che è illegittimo il rifiuto unilaterale di uno Stato membro di prendere in carico i richiedenti asilo di cui è responsabile. E ciò può, in definitiva, comportare che lo Stato richiedente debba esaminare una domanda di asilo.

E contro tale tipo di inadempimento la Commissione o qualsiasi altro Stato membro può proporre un ricorso davanti ai giudici Ue per accertare il mancato rispetto del regolamento Dublino III. Ossia l’avvenuta violazione dei criteri e dei meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide.

Il rifiuto italiano

Alla fine del 2022 l’Italia ha comunicato agli altri Stati membri che, provvisoriamente e salvo eccezioni, essa non avrebbe più accettato trasferimenti dei richiedenti protezione internazionale ai sensi del regolamento Dublino III.

Il nostro Paese avrebbe quindi rifiutato di prendere in carico i richiedenti rientranti nella sua competenza.

Un giudice tedesco ha interrogato la Corte di giustizia sulle conseguenze che tale rifiuto può avere sulla ripartizione, prevista dal regolamento Dublino III, della competenza ad esaminare le domande di protezione internazionale.
Il quesito da sciogliere era se - nonostante tale rifiuto dell’Italia - la Germania poteva respingere, in quanto irricevibile, una domanda di asilo di un cittadino siriano e ordinarne l’allontanamento verso l’Italia per il motivo in quanto Stato membro competente a esaminare la domanda di protezione internazionale proposta dallo straniero.
Il giudice tedesco si chiede, in particolare, se il rifiuto dell’Italia comporti che la Germania diventi competente per l’esame.

L’interpretazione della Cgue

La Corte constata che lo Stato membro designato come competente in base ai criteri previsti dal regolamento Dublino III non può sottrarsi, mediante un semplice annuncio unilaterale, alle responsabilità a esso incombenti in forza di tale regolamento. Infatti, una siffatta possibilità rischierebbe di mettere a repentaglio il buon funzionamento del sistema Ue in materia. Viene affermato che lo Stato membro richiedente rimane, in un primo momento, lo Stato competente.

Tuttavia, qualora lo Stato competente abbia accettato la richiesta di presa o di ripresa in carico dell’interessato o, come nel caso di specie, si consideri che l’abbia accettata per il fatto di non avervi risposto, come prevde il regolamento Dublino III. In tal caso trasferimento deve, in linea di principio, essere effettuato entro un termine massimo di sei mesi.

Quando l’effetto sospensivo del ricorso contro una decisione di trasferimento è stato concesso, come nella fattispecie, il termine di trasferimento decorre a partire dalla decisione definitiva su tale ricorso. Pertanto, l’esecuzione della decisione di trasferimento deve avvenire al più tardi entro un termine di sei mesi a decorrere dalla decisione definitiva.

Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall’obbligo di prendere o di riprendere in carico l’interessato e la competenza è quindi trasferita allo Stato membro richiedente. Tale trasferimento di competenza avviene indipendentemente dalle cause di questa mancata esecuzione. Di conseguenza, esso ha luogo anche quando il trasferimento dell’interessato non ha potuto concludersi entro il termine a causa della sospensione unilaterale, da parte dello Stato membro inizialmente competente, delle procedure di presa e di ripresa in carico. Questo automatismo garantisce che l’interessato abbia effettivo accesso alla procedura di asilo e, quindi, l’effettività del suo diritto fondamentale di richiedere asilo in uno Stato membro.

Per porre rimedio a un’eventuale violazione del regolamento Dublino III da parte dello Stato membro inizialmente competente, la Commissione europea e qualsiasi altro Stato membro hanno la possibilità di proporre contro quest’ultimo un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte.

Di conseguenza, lo Stato membro (nella fattispecie, la Germania) che procede alla determinazione dello Stato membro competente non deve proseguire l’esame dei criteri previsti dal regolamento Dublino III né diventare esso stesso, in questa fase, lo Stato membro competente.

Diverso è il caso in cui carenze sistemiche che comportano un rischio di trattamento inumano o degradante rendono impossibile il trasferimento verso lo Stato membro competente. Orbene, la Corte ha già dichiarato che la circostanza che lo Stato membro competente abbia sospeso unilateralmente le prese e le riprese in carico dei richiedenti protezione internazionale non giustifica, di per sé, la constatazione di tali carenze sistemiche.

Il respingimento della domanda da parte dello Stato non competente

La Corte effettua altresì, peraltro, una precisazione in merito alla possibilità di respingere in quanto irricevibile una domanda di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2013/32/Ue (procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale).

Secondo la Corte, la direttiva non consente di respingere una domanda di protezione internazionale in quanto irricevibile per il motivo che lo Stato membro competente non è disposto a prendere o a riprendere in carico il richiedente.

Infatti, qualora lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente decida di non esaminare una domanda di protezione internazionale per il motivo che un altro Stato membro è competente per l’esame di tale domanda e quest’ultimo abbia accettato una richiesta di presa o di ripresa in carico del richiedente, il rigetto di tale domanda deve essere garantito non già da una decisione di inammissibilità, bensì mediante una decisione di trasferimento e di non esame.

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