È ora definitiva la bocciatura del Garante Privacy sulla campagna "recupero del consenso" messa in atto da Telecom. Lo dice la Cassazione con la sentenza n. 11019/2021.

Nel mirino del Garante l'operazione mirata a ottenere un ripensamento di chi aveva negato a Telecom la possibilità di venire contattato per scopi commerciali. I giudici confermano che l'azienda aveva agito in spregio alla regola secondo cui l'utente di un servizio può essere contattato per ulteriori e nuove proposte commerciali solo se vi acconsente preventivamente.
L'azienda negava di aver violato la privacy dei propri contatti (circa 5 milioni di ex clienti) quando li aveva ricontattati "solo" per recuperare il loro consenso a ricevere future proposte commerciali telefoniche.

Per Telecom quella "incriminata" non era in sé un'attività commerciale, in quanto non vi era contestuale offerta di proposta contrattuale: perciò non necessitava di specifico consenso e non rilevava neanche l'eventuale espresso dissenso manifestato in precedenza. Per Telecom non si trattava ontologicamente di campagna commerciale in quanto le proposte contrattuali, anche se tecnicamente potevano essere contestuali all'attività preliminare di recupero del cliente, venivano di regola fatte solo successivamente a tale primo contatto. Ma, come si legge nella sentenza, l'intima (per quanto futura) finalità di marketing di tale attività di recupero del consenso fa scattare le stesse regole previste per quelle che sono chiare proposte commerciali veicolate tramite telefonate.
Infine, la Cassazione precisa che il rilievo del Garante non valeva solo nel caso di formale iscrizione dell'utente nel registro delle opposizioni.

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