Tempi processuali lunghi, mancanza di misure adeguate e utilizzo di stereotipi sessisti che hanno impedito a una donna vittima di violenza domestica di ottenere giustizia. È quanto ha stabilito la Corte europea dei diritti dell'uomo con una sentenza di condanna all'Italia depositata il 5 luglio.
LA MASSIMA
Reati contro la persona - Violenza domestica - Denunce - Azione civile e penale - Tutela delle vittime - Ritardi nell'adozione di misure a tutela dei minori - Richiesta di archiviazione del procedimento per violenza sessuale - Linguaggio stereotipato e sessista - Vittimizzazione secondaria della donna - Trattamenti inumani o degradanti - Diritto al rispetto della vita privata e familiare - Violazione della Convenzione. (Convenzione europea dei diritti dell'uomo, articoli 3 e 8)
Gli Stati parte alla Convenzione europea, in forza dell'articolo 3 che vieta trattamenti inumani e degradanti e dell'articolo 8 che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare sono tenuti ad adottare misure tempestive e adeguate per tutelare le vittime di violenza domestica. I ritardi nell'adozione di misure come la decadenza dalla responsabilità genitoriale di un padre autore di gravi violenze costituiscono una violazione della Convenzione. Gli Stati, inoltre, nel valutare casi di violenza sessuale nel contesto familiare devono assicurare che non venga utilizzato nelle aule di giustizia un linguaggio sessista e stereotipato per evitare che la donna subisca una vittimizzazione secondaria.
Tempi processuali lunghi, mancanza di misure adeguate e utilizzo di stereotipi sessisti che hanno impedito a una donna vittima di violenza domestica di ottenere giustizia. È quanto ha stabilito la Corte europea dei diritti dell'uomo con una sentenza di condanna all’Italia depositata il 2 luglio (Ubeda e altri contro Italia, ricorso n. 9993/24), con la quale la Corte ha evidenziato i rischi di vittimizzazione secondaria nei casi di utilizzo di linguaggi stereotipati nelle aule di giustizia. Non è ...


