Rischia il licenziamento per giusta causa l’operatrice socio-sanitaria che, all’interno di un istituto di cura, tira per i capelli una paziente disabile facendole sbattere il volto contro la parte metallica della carrozzina e provocandole ecchimosi. La Cassazione, ordinanza n. 3261/2026, ha così accolto il ricorso di una società cooperativa, cogliendo una contraddizione nella motivazione.
La Corte d’appello, invece, in parziale accoglimento del gravame della lavoratrice (anch’ella socia della Coop), aveva accertato l’illegittimità del licenziamento per “difetto di proporzionalità”. Il rapporto di lavoro era stato comunque dichiarato risolto ma, in base al contratto a “tutele crescenti”, la cooperativa era stata condannata a pagare una indennità risarcitoria pari a sei mensilità.
Il giudice di secondo grado nel ribaltare la decisione del tribunale aveva sostenuto che non si era tenuto conto di due fattori: “l’incensuratezza” della lavoratrice, assunta cinque anni prima; e il “particolare contesto lavorativo” che comprendeva l’assistenza a persone affette da patologie anche psichiche e quindi di “difficile gestione” con conseguente “stress lavorativo”.
La Sezione lavoro, accogliendo su questo il primo motivo di ricorso, rileva che la motivazione è palesemente contraddittoria. Infatti, si legge nella decisione, per un verso, la Corte di appello mette in evidenza come la “professionalità” propria di un’operatrice socio sanitaria sia tale da precludere ogni comprensione del gesto violento nei confronti di una paziente portatrice di disabilità, considerato in “plateale” contrasto con gli scopi di solidarietà e di assistenza perseguiti dalla cooperativa. Aggiungendo che la condotta va inquadrata fra quelle che le parti sociali considerano di “massima gravità” e quindi meritevole della sanzione espulsiva. Dall’altro, afferma che proprio di tale contesto si deve tener conto per graduarne la responsabilità.
Per i giudici di legittimità, non viene cioè spiegato come il difficile ambiente lavorativo, per operare nel quale è richiesta una specifica professionalità, possa fungere anche da “attenuante”. Proprio i titoli professionali prodotti dalla stessa lavoratrice, infatti, avrebbero dovuto consentire di “far fronte in modo adeguato” al “particolare contesto”.
In definitiva, conclude la Corte, “da un lato i Giudici del reclamo valorizzano la qualificazione professionale dell’operatrice socio sanitaria per valutare la massima gravità della sua condotta, dall’altro mostrano di apprezzare lo stesso elemento in senso riduttivo in particolare laddove richiamano le logoranti condizioni del servizio di assistenza, ciò che rappresenta un’insanabile contraddizione”.

