In tema di violenza sessuale, per applicare la circostanza attenuante del fatto di minore gravità, come prevede l’articolo 609-bis terzo comma del Cp, bisogna esercitare un giudizio di valutazione globale nel quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali della persona che ha subito il grave abuso, le caratteristiche psicologiche giudicate in relazione all’età. Tutto questo per accertare che la libertà sessuale non sia stata compromessa in maniera irreversibile e che non sia stato arrecato alla vittima un danno enorme, anche in termini psichici. Questo il principio giurisprudenziale che la Corte di cassazione ribadisce con la sentenza n. 7106 pubblicata oggi dalla terza sezione penale.
In base a tale presupposto i giudici di Piazza Cavour hanno bocciato il motivo di ricorso presentato da un imputato accusato in primo grado di violenza sessuale con il quale veniva dedotta violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all’esclusione dell’applicazione della diminuente prevista per i casi di minore gravità, poiché a suo giudizio non era stata valutata la sussistenza di elementi di dubbio circa la chiarezza del rifiuto (mancato consenso) al compimento dell’atto sessuale.
Secondo la Cassazione l’eccezione è generica sotto tutti i profili di censura perché non si confronta con la motivazione svolta dalla Corte territoriale che nel caso specifico ha invece ricostruito in modo dettagliato le modalità subdole, violente e prevaricatrici dell’imputato. Il quadro che emerge nella ricostruzione svolta dai giudici è molto chiaro: la vittima, in condizioni psicologiche fragili, è stata costretta a subire rapporti intimi di diverso tipo ed è stata anche picchiata, e dopo una consulenza clinica svolta dal consultorio competente le è stato diagnosticato un disturbo da stress post traumatico legato a quanto accaduto. La censura formulata dal ricorrente è pertanto bocciata integralmente anche sotto l’aspetto della poca attendibilità della donna.

