Cercare di ottenere un rapporto sessuale attraverso un ricatto equivale a violenza sessuale, anche se nella forma tentata. Il reato di cui all'articolo 609-bis del codice penale, infatti, si configura nella forma del tentativo, anche quando sia mancato il contatto fisico con la vittima, se la condotta tenuta dall'agente al fine di appagare i propri istinti sessuali sia stata tale da violare la libertà di autodeterminazione sessuale della vittima. Questo è quanto emerge dalla sentenza 4809/2015 del Tribunale di Firenze.

I fatti - Protagonista della vicenda è un giovane appena maggiorenne che aveva conosciuto tramite un social network una ragazza di fede musulmana che frequentava il primo anno di scuola superiore. I due si erano mantenuti in contatto per diverso tempo e incontrati in alcune occasioni, durante una delle quali c'erano stati anche dei baci. La ragazza spaventata però dall'insistenza dell'uomo di avere un rapporto sessuale aveva interrotto la presunta relazione, non rispondendo più ai messaggi del ragazzo e cancellando ogni suo contatto dai vari social network. L'uomo però insisteva con le sue richieste e minacciava la giovane, se non avesse ceduto alle sue pretese - pesanti in ragione della religione musulmana praticata dalla famiglia - «di raccontare altrimenti ai compagni di scuola e, soprattutto, ai genitori, di averle in precedenza baciata e toccata, nonché di diffondere una sua foto in costume». Temendo la reazione dei familiari per la natura delle regole loro imposte dalla religione, la ragazza si rivolse al preside della scuola, con l'aiuto del quale il ragazzo fu bloccato dai Carabinieri e in seguito tratto a giudizio per il reato di violenza sessuale tentata.

La decisione - Per il Tribunale non ci sono dubbi in merito alla responsabilità del ragazzo per il reato di violenza sessuale. «Nella nozione di atti sessuali – spiegano i giudici – vanno inclusi tutti quelli idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità del soggetto passivo e ad entrare nella sua sfera sessuale con modalità connotate, come nella specie, dalla costrizione psicologica». Pertanto, anche se è mancato un contatto sessuale di tipo corporeo, la violenza sessuale può dirsi configurata, nella forma tentata, «costituendo elemento essenziale sul piano soggettivo l'intenzione dell'agente di raggiungere l'appagamento dei propri istinti sessuali e sul piano oggettivo l'idoneità della condotta a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale». E nel caso di specie, il contenuto dei messaggi minatori inviati dal ragazzo indicano chiaramente l'obiettivo che questi si era prefisso di raggiungere – cioè avere un rapporto sessuale a tutti i costi – indipendentemente dalla volontà della ragazza.

Tribunale di Firenze - Sezione II penale - Sentenza 4 dicembre 2015, n. 4809

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