Civile

Vittime del dovere e del terrorismo, benefici parametrati alla invalidità complessiva

Lo ha stabilito la Cassazione a Sezioni unite, sentenza n. 6217 depositata oggi, respingendo il ricorso del Ministero dell'Interno

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di Francesco Machina Grifeo

Le Sezioni unite, sentenza n. 6217, dettano i principi per il calcolo dei benefici dovuti alle vittime del dovere e del terrorismo. E lo fanno adottando una interpretazione delle norme che permette di restare agganciati alla percentuale complessiva di invalidità.

Respinto il ricorso del Ministero dell'Interno contro la sentenza della Corte di appello di Ancona che, confermando la pronuncia di primo grado, aveva condannato l'amministrazione ad erogare ad un maresciallo dei Carabinieri (ferito in servizio) i benefici previdenziali e assistenziali, per le vittime del dovere (L. 266/2005), tenendo conto di un'invalidità complessiva pari al 31%.

Per il Ministero la decisione era errata nella determinazione del danno, in quanto aveva ritenuto che la disposizione sul calcolo dell'invalidità, allo scopo di rivalutare le indennità già in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 206/2004, dovesse applicarsi anche al calcolo delle invalidità liquidate successivamente alla sua entrata in vigore, per le quali invece "andrebbe applicato esclusivamente l'articolo 3 del Dpr n. 181/2009 che esclude dal computo il danno morale".

Le Sezioni Unite ricordano che l'obiettivo perseguito dal legislatore è quella di ampliare ed estendere i benefici in favore delle vittime qualificate. Opinare diversamente, prosegue il ragionamento, esporrebbe il sistema delineato dalla legge 206/2004 e dal Dpr 181/2009 "ad insuperabili rilievi di incostituzionalità per violazione dell'articolo 3 Cost.". infatti, prosegue la decisione, "non è ragionevolmente sostenibile che si sia inteso introdurre una disparità di trattamenti liquidativi per una misura di stampo indennitario assistenziale a favore di persone nella medesima condizione di vittime del dovere o del terrorismo in mera dipendenza dal momento in cui la liquidazione sia stata effettuata, né che oltre a ciò ad alcune delle vittime sia riconosciuto il danno morale nel computo dell'invalidità ed ad altre no, solo e sempre in relazione al fatto che la liquidazione sia avvenuta prima o dopo quella stessa data".

"È quindi inevitabile – si legge nella sentenza - che il trattamento di coloro che abbiano subito il danno o ottenuto la liquidazione prima dell'entrata in vigore del Dpr numero 181/2009 sia identica a quella di chi lo abbia subìto o ottenuto la liquidazione dopo".

Deve perciò ritenersi, "disattendendo il percorso interpretativo" tracciato dalla recente sentenza della Cassazione numero 11.101 del 2020, che "l'accertamento dell'invalidità deve tener conto del danno morale e deve avvenire secondo i criteri previsti dagli articoli 3 e 4 del Dpr numero 181/2009".

In defintiva per le S.U. vanno affermati i seguenti principi di diritto: "All'articolo 6 comma 1 della legge n. 206/2004 deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo regolativa con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge".

E ancora: "I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli articoli 3 e 4 del Dpr numero 181 del 2009".

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